Trasformazione dei contratti ATA: anche l'USR Lombardia sollecita l'immediato inserimento del nuovo termine
Una nota di chiarimenti che invita le scuole a procedere rapidamente.
L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha inviato alle scuole una nota di chiarimenti relativamente alla trasformazione dei contratti del personale ATA attualmente assunto con contratto fino all'avente diritto.
Nella nota si conferma l'esigenza di procedere al più presto alla trasformazione dei contratti con la nuova scadenza (31/08 per i posti vacanti e disponibili e 30/06 per i posti solo disponibili), trattandosi semplicemente di "apporre un termine ai contratti di coloro che già sono in servizio".
Come era già chiaro dalla nota 4988/13, non si tratta quindi di una operazione discrezionale, ma semplicemente di un atto dovuto a fronte della verifica delle caratteristiche del posto occupato.
Sull'argomento abbiamo già pubblicato la presa di posizione dei dirigenti scolastici della FLC CGIL (vedi correlati).
Di seguito la nota dell'USR.
________________
Ufficio scolastico regionale della Lombardia
Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della Scuola
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 5832
Milano, 24 maggio 2013
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della Lombardia
Oggetto: Supplenze fino all’avente titolo personale ata ex art.40 legge 449/97. Nota MIUR prot. 4988 del 21/05/2013
A seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative della nota ministeriale in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni, che sono state anche oggetto di informativa sindacale a livello regionale.
Ai contratti degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici che a tutt’oggi, in attesa del transito in area B del personale docente permanentemente inidoneo alle mansioni del profilo, si trovano in servizio in attesa dell’avente titolo su posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2013 (ovvero disponibili fino alla stessa data ma non vacanti), dovrà essere apposto il termine proprio della natura giuridica del posto stesso, ovvero 31 agosto 2013 nel primo caso, 30 giugno 2013 nel secondo. E’ appena il caso di ricordare che – a norma del combinato disposto dell’art.1, c.1, e dell’art.6, c.2, del DM 13 dicembre 2000, n. 430 – sui posti non vacanti e disponibili fino al 30 giugno non possono essere disposte supplenze fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, ma esclusivamente supplenze temporanee per il tempo strettamente necessario a garantire le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
La procedura, dunque, non richiede valutazioni discrezionali, ma discende esclusivamente dall’oggettiva valutazione della tipologia iniziale del posto stesso; non si tratta in ogni caso di una nuova procedura di reclutamento o di un nuovo scorrimento delle graduatorie, dovendosi semplicemente apporre un termine ai contratti di coloro che già sono in servizio.
In considerazione della necessità di un pronto riscontro a garanzia della funzionalità del servizio, i dirigenti scolastici vorranno provvedere in tempi brevi all’applicazione delle indicazioni fornite.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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Approfondimenti
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti ministeriali Decreto Legge 60 del 7 maggio 2024 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
- Circolari ministeriali Circolare Ministeriale 62927 del 3 maggio 2024 - Organici personale ATA as 2024/2025
- Note ministeriali Nota 3443 del 3 maggio 2024 - contratti di Collaboratore scolastico (organico PNRR e AGENDA SUD)
- Note ministeriali Nota 3378 del 2 maggio 2024 - Comunicazione relativa ai contratti di Collaboratore scolastico (organico PNRR e AGENDA SUD)