
Pronunciamento del Consiglio di Stato sul Regolamento delle supplenze: sbagliato aver escluso le tabelle dal testo. Le procedure informatiche per l’assegnazione dei posti andrebbero escluse dal Regolamento
L’organismo riprende tante osservazioni che avevamo formulato come FLC e che anche il CSPI aveva espresso. Lo scarso confronto ha prodotto a un testo pieno di criticità.


Il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere in merito alla bozza di regolamento delle supplenze trasmesso dal Ministero dell’Istruzione il 1° aprile 2022.
L’organismo accoglie l’esigenza di ritorno ad una definizione regolamentare delle procedure che governano aggiornamento e utilizzo delle graduatorie come un fatto positivo. È noto infatti che nel 2020 nel contesto dell’emergenza epidemiologica il legislatore ha previsto che l’istituzione delle GPS venisse regolata mediante Ordinanza Ministeriale. Un nuovo intervento legislativo ha poi previsto che anche per gli anni 2022/23 e 2023/24 l’aggiornamento delle GPS sia disciplinato mediante una o più ordinanze ministeriali. Il Consiglio di Stato si interroga dunque su quale sia l’utilità “attuale e concreta” di un Regolamento che non potrà entrare in vigore prima del 2025. Quindi, tenuto conto della estrema mutevolezza del quadro di riferimento sarebbe utile attendere una stabilizzazione del contesto per un successivo, più razionale, ritorno alla fonte regolamentare ordinaria.
Il Consiglio di Stato rileva come sebbene l’intento dichiarato dall’amministrazione sia quello di snellire le procedure di conferimento delle supplenze, alla fine il Regolamento si configuri come un “fitto tessuto” di regole fortemente prescrittive. Un’impostazione che tradisce l'esigenza di evitare omissioni che possano generare incertezze e difficoltà applicative.
Tuttavia, a dispetto dell’estensione del provvedimento e della forte regolamentazione procedurale si rileva come vi siano aspetti, anche sostanziali, che il Ministero demanda al altri provvedimenti di natura non regolamentare: le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie nonché degli ulteriori titoli valutabili; i titoli per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto per l’insegnamento della lingua inglese su posti di scuola primaria; la “regolamentazione” degli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Serve quindi un maggiore sforzo nella direzione di esplicitare quantomeno le tabelle di valutazione dei titoli, in modo da garantire maggiori certezze al personale coinvolto.
Di contro, regole procedurali di dettaglio che afferiscono alla operatività dei sistemi informatici andrebbero invece espunte dalla norma regolamentare e collocate, quelle si, in altri provvedimenti, capaci di recepire anche le innovazioni tecnologiche che avvengono nel tempo, senza cristallizzare nel regolamento quello che ora nel sistema informatico “sia possibile” o “non sia ancora possibile fare”.
Il CdS rileva come la scelta di regole altamente prescrittive negli aspetti sanzionatori meriti una riflessione per le conseguenze che possono derivarne a carico del servizio scolastico e, in particolare, della disponibilità di personale comunque qualificato, per le supplenze.
La scelta della durata del rinnovo delle supplenze, in questo caso quella “triennale” dovrebbe trovare collocazione in provvedimenti amministrativi estranei al Regolamento, come indicato peraltro anche da CSPI.
Il CdS invita inoltre l’amministrazione a riflettere attentamente su alcuni punti:
- le conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola primaria e dell’infanzia;
- l’impatto che, sugli interessati e sul sistema, avrà la nuova previsione di aver maturato le tre annualità di insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia sostegno entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- chiarire cosa si intenda per “dichiarazioni non corrispondenti a verità”, distinguendo mendacio doloso da inesattezze colpevoli. Distinzione rilevante anche al fine di comprendere quando si proceda a “rettifica” o invece ad ”esclusione”;
- chiarire che il “controllo/verifica” del punteggio assegnato va effettuato prima e non dopo l’approvazione delle graduatorie;
- chiarire se gli interessati, al momento della domanda, siano o meno in condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità, un dato che merita di essere esplicitato e soppesato, stante gli effetti connessi alla mancata indicazione delle preferenze.
Il Consiglio di Stato quindi sospende la pronuncia del parere nelle more delle riformulazioni del testo e dei chiarimenti richiesti all’Amministrazione, nei sensi indicati in motivazione.
Conclusioni
Rileviamo come effettivamente il consiglio di stato abbia espresso osservazioni che sono tutte condivisibili e che riprendono in tantissimi spetti le stesse richieste che abbiamo fatto come sindacato.
Questo dovrebbe spingere l’amministrazione a riflettere sui temi posti e a promuovere un nuovo confronto molto più approfondito e accurato sulle questioni sollevate.
Scelte frettolose che sacrificano il confronto di merito con i sindacati rischiano di produrre documenti che poi effettivamente ricevono molti rilievi critichi dagli organismi di controllo.
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