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INPS: corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e nuovi livelli reddituali

Lo definisce l’INPS, con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017, con cui comunica i livelli di reddito familiare, per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

22/05/2017
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La legge 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. La rivalutazione, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall’ISTAT, interviene tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato - Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2017 - che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a -0,1%.

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, si stabilisce che “la variazione che viene a determinarsi non può essere inferiore a zero”, per il periodo che va dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 continuano ad applicarsi i livelli reddituali relativi al periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.