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Docenti precari: le supplenze su posto comune da I e II fascia sono definitive

In attesa degli aggiornamenti in corso, le supplenze su sostegno e da III fascia sono fino all'avente diritto.

11/09/2015
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Il Miur con la nota 1949 del 10 settembre 2015, dopo numerose sollecitazioni, fornisce alcuni chiarimenti sulle supplenze dalle graduatorie di istituto.

Nella nota si precisa che le supplenze su posto comune dalla I e II fascia delle graduatorie di istituto sono definitive, salvo nel caso si sia in presenza di istituzioni soggette al dimensionamento.

Per le supplenze su sostegno (escluso la I fascia che è già definitiva essendo previsti solo eventuali inserimenti in coda) e dalla III fascia si procede con nomine fino all'avente diritto in attesa del completamento delle procedure di aggiornamento in corso: dichiarazione del titolo di sostegno e inserimento in coda alla II fascia.

Per chi ha acquisito l'abilitazione vale fin da ora la priorità in III fascia attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni effettuate su istanze online o anche con comunicazione diretta alle scuole.

Nella nota si fa riferimento erroneamente alla scadenza 30/06 per tutte le supplenze definitive, anche se ai sensi del regolamento qualora si tratti di posti in organico di diritto non coperti da titolare le supplenze devono essere annuali.

Per quanto riguarda i posti di organico di diritto residuati e destinati alla fase b) del piano straordinario di assunzioni, una volta completate le operazioni da parte degli uffici scolastici si possono determinare due diverse situazioni:

  1. Posti non assegnati a nessun docente: sono posti liberi in organico di diritto e pertanto si procede alla supplenza annuale (salvo che non debba essere all'avente diritto se su sostegno o da III fascia)
  2. Posti assegnati a docenti impegnati in una supplenza nella loro provincia e che quindi non raggiungono la sede assegnata: sono posti occupati in organico di diritto e pertanto si procede alla supplenza fino al 30/06 eventualmente prorogabile al 31/8 qualora il docente interessato abbia una supplenza annuale (salvo che non debba essere all'avente diritto se su sostegno o da III fascia).
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