Docenti precari: firmato il Decreto sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso
Definiti i settori formativi ed il costo massimo. Previste alcune deroghe per determinate categorie di docenti.
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Il Ministro dell’Istruzione ha firmato il 10 agosto 2017, il Decreto Ministeriale 616 con il quale definisce i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 crediti universitari e/o accademici nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dal Decreto legislativo 59/17 per la partecipazione ai futuri concorsi per la scuola secondaria. Sul decreto sono state acquisiti i pareri della commissione per le valutazioni tecniche AFAM e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
Avevamo sollecitato la rapida emanazione di questo Decreto, nelle more della definizione del percorso complessivo del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento, per evitare speculazioni da parte di numerosi enti formativi che, pur in assenza del provvedimento, millantavano di avere già ricevuto l’autorizzazione del ministero.
Il Decreto definisce anche i costi massimi previsti per le Università statali (500€), riducibili in proporzione qualora si debba acquisire un numero inferiore di crediti.
Sono riconosciuti tutti i crediti già acquisiti afferenti ai settori scientifico disciplinari indicati nel Decreto (e negli allegati A, B e C) nel normale percorso accademico, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante il Dottorato di ricerca o le scuole di specializzazione.
È anche precisato che non è possibile acquisirli presso enti esterni al settore universitario o AFAM (neppure se in convenzione) e che può essere acquisito, con modalità telematiche, un massimo di 12 crediti.
Ricordiamo che sono esentati, ai sensi del DLgs 59/17, dal possesso di tali CFU:
- I docenti abilitati entro il 31 maggio 2017 che, previa valutazione di una prova orale non selettiva, saranno inclusi in una graduatoria di merito regionale ad esaurimento finalizzata alle assunzioni in ruolo (dopo l’esaurimento di GAE e concorso 2016).
- I docenti con almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni), alla data di scdenza dei bandi di concorso, che potranno partecipare ad una sessione riservata del concorso (con una prova scritta in meno e una riserva di posti) per le classi di concorso nelle quali hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio.
- I docenti che accedono alle classi di concorso degli ITP (tabella B), fino al 2024/2025
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