Concorso ordinario infanzia e primaria, un’altra vittoria della FLC CGIL. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR favorevole alle prove suppletive
Adesso l’amministrazione velocemente organizzi le prove suppletive. Proseguono medesimi ricorsi per gli altri concorsi.


All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 maggio 2022, relativa all’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso le ordinanze del TAR Lazio con le quali erano stati accolti due ricorsi per l’ammissione alle prove suppletive di quei docenti che non avevano potuto sostenere il concorso ordinario DD. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal DD 2215 del 18 novembre 2021 in quanto affette da COVID o comunque soggiacenti alle restrizioni imposte ex lege in ragione della pandemia, la VII Sezione del Consiglio di Stato con le ordinanze che si allegano ha confermato l’ammissione dei ricorrenti alle prove suppletive ed affermato importanti principi.
I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno affermato come le limitazioni eccezionali imposte dal Governo alle libertà costituzionali ai fini del contenimento del rischio di diffusione del COVID siano fedeli allo Stato di diritto se temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale e, quindi, l’imposizione al potere pubblico di indire una sessione suppletiva è volta a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati perché senza loro colpa erano stati penalizzati. I giudici affermano, inoltre come agli oneri organizzativi la PA possa provvedere con strumentazioni informatiche e sedi decentrate e infine, rispetto all’eccezione sollevata dall’Avvocatura circa la inammissibilità del ricorso collettivo al TAR perché i ricorrenti non avrebbero avuto posizioni omogenee tra di loro o avrebbero potuto avere interessi contrapposti, il Consiglio di Stato ha rilevato come “sono destituiti di fondamento i rilievi circa l’inammissibilità del ricorso collettivo (in ragione dell’eterogeneità delle classi di concorso per le quali ciascun ricorrente ha presentato domanda di partecipazione), in quanto gli atti impugnati sono stati censurati per gli stessi vizi di legittimità e i ricorrenti hanno inteso perseguire una medesima utilità (la chance partecipativa), rispetto alla quale non sono individuabili conflitti di interesse”.
Alla luce di queste importanti pronunce, i ricorrenti che avevano proposto ricorso al TAR Lazio e che erano stati destinatari delle Ordinanze n. 1109/2022 del 23 febbraio 2022 e n. 1109/2022 del 23 febbraio 2022 possono senza ombra di dubbio partecipare alle prove suppletive che l’Amministrazione scolastica è obbligata a calendarizzare.
Come FLC CGIL non possiamo che essere soddisfatti di queste decisioni del Consiglio di Stato che non fanno che ribadire le ragioni dei nostri assistiti, e saranno compiuti tutti gli atti necessari a far adempiere velocemente l’amministrazione alle indicazioni della sentenza.
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