Legge di stabilità e pensioni scuola: la nota di chiarimenti del MIUR
Recepite le novità introdotte dalla Legge di Stabilità sull’opzione donna e sulla quarta, sesta e settima salvaguardia.
Nell’incontro svoltosi al MIUR nella giornata di ieri, 29 dicembre, l’Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una nota di chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico che entreranno in vigore dopo la pubblicazione della Legge di stabilità in Gazzetta Ufficiale. La nota 41637/15 è stata pubblicata il 30 dicembre.
Opzione donna: l’articolo 1, comma 281 della legge di stabilità prevede la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto avranno accesso al trattamento pensionistico le lavoratrici di tutti i comparti che entro la suddetta data avranno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età pari o superiore ai 57 anni e 3 mesi.
Le lavoratrici della scuola che vanteranno questi requisiti potranno presentare istanza di dimissioni online tramite il sistema polis, con una specifica istanza, a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio. Il pensionamento avverrà a decorrere dal 1 settembre 2016.
Quarta e sesta salvaguardia: l’articolo 1, comma 264 della legge di stabilità prevede che il personale della scuola che ha ricevuto in ritardo dall’INPS la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1 settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e dalle legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia), potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di dimissioni dal servizio sarà in modalità cartacea e potrà essere rivolta sia ai dirigenti scolastici che agli uffici territoriali.
Settima salvaguardia: l’articolo 1, comma 265 lettera d, della suddetta legge di stabilità prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero alla lavoratrici e ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. I requisiti debbono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 201 del 2011.
Le domande andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità. Il ministero del lavoro darà successive informazioni.
Poiché le procedure per richiedere i diritti pensionistici previsti dalla legge di stabilità richiedono particolari accorgimenti, consigliamo di rivolgersi alle nostre strutture territoriali e e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all'estero.
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