È reato installare in azienda telecamere senza autorizzazione
Lo afferma una recente sentenza di Cassazione. Il datore di lavoro è responsabile penalmente anche nel caso in cui la telecamera risulti spenta.
I Giudici della Suprema Corte hanno chiarito, con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, che l’installazione della telecamera puntata sui dipendenti durante la loro prestazione lavorativa effettuata senza attendere l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente o l’accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.
I Giudici, inoltre, evidenziano che è irrilevante il fatto che le telecamere siano più o meno attive in quanto, in virtù dell’articolo 4, comma 2 della Legge n. 300/1970, va tutelato a priori il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi anche con la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa sebbene la telecamera rimanga spenta.
Alle argomentazioni addotte dal ricorrente/soccombente la Suprema Corte ha richiamato il tenore letterale dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che recita puntualmente:“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
“Pur non trovando più sanzione nell’articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori” a seguito delle modifiche apportate allo stesso art. 38 dall’articolo 179 d.lgs. 196/2003, la norma prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o autorizzata formalmente dall’Ispettorato del lavoro così come declinato dalla stessa Cassazione con sentenza n. 22611 del 17 aprile 2012.
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