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Decreto lavoro e riduzione del cuneo fiscale: le istruzioni operative dell’INPS

Il taglio d’imposta, valido solo da luglio a dicembre del 2023, ha la chiara finalità di evitare che crescano i salari per via contrattuale.

26/05/2023
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L’INPS con messaggio 1932 del 24 maggio 2023 fornisce indicazioni operative riguardo all’incremento del taglio del cuneo fiscale previsto dall’articolo 39 del decreto lavoro (decreto Legge 48/23).

In premessa occorre ricordare che il cuneo fiscale corrisponde alla differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta e comprende le imposte sui redditi e i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Il Decreto lavoro ha aumentato di 4 punti la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati. In particolare l’esonero passa dal

  • al 6 per cento, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro
  • al 7 per cento a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il costo di questo intervento temporaneo è pari a 3,5 miliardi di euro la cui copertura è derivante dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio (legge 197/22).

Approfondimento normativo

L’esonero contributivo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (Legge 234/21, art. 1, comma 121) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Successivamente la percentuale è stata elevata al 2 per cento (Decreto Legge 115/22, art. 20) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio 2023 (Legge 197/22, art. 1, comma 281) ha reintrodotto l’esonero in commento, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella misura del 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Le istruzioni operative dell’INPS

Esonero contributivo e tredicesima

Il messaggio dell’INPS ricorda che l’articolo 39 del decreto legge n. 48/2023 prevede espressamente che l’ampliamento dell’esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto l’esonero, nel caso di tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Nel caso in cui la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Conseguentemente ai fini della determinazione dell’esonero contributivo, occorrerà distinguere la retribuzione mensile dai ratei di tredicesima.

Istituzione dei nuovi Codici Recupero

L’INPS comunica l’istituzione di due nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Per quanto attiene alla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell’esonero, si dovranno continuare a utilizzare i Codici Recupero già in essere per l’anno 2023 (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

Emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esonero, la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista il mese di cessazione/sospensione

Commento

Come già sottolineato, l’incremento dell’esonero contributivo è un provvedimento temporaneo, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto (non vi sono poste permanenti di bilancio a questo fine). Manca, in sostanza, un provvedimento che renda strutturale questo taglio.

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023 chiarisce la vera motivazione alla base di questo intervento di alleggerimento fiscale: “(Si prevede) un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest’anno. Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l’attenzione del Governo alla tutela del potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari/prezzi. (DEF  Programma di Stabilità, pag. VIII).

In altre parole il taglio d’imposta è effettuato per evitare che crescano i salari attraverso la contrattazione e a questo fine utilizza risorse pubbliche, quelle risorse pubbliche che potrebbero, anzi dovrebbero, essere utilizzate per finanziare i beni, i servizi e gli investimenti pubblici (a partire dalla sanità e dall’istruzione), i quali hanno una capacità redistributiva superiore rispetto al taglio delle imposte. Un obiettivo per noi assolutamente insostenibile che produrrà un ulteriore impoverimento del lavoro dipendente.