Tre giorni di permesso retribuito ai supplenti con contratto annuale o al termine delle attività, ora si può!
Dal giorno successivo alla firma definitiva del contratto nazionale di lavoro, avvenuta il 18 gennaio 2024, la fruizione dei tre giorni è diventata una realtà anche per i precari
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L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 è stata siglata il 14 luglio 2023, mentre la firma definitiva è avvenuta lo scorso 18 gennaio 2024: ci sono voluti ben 6 mesi agli organismi di controllo per la certificazione.
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Dal 19 gennaio 2024, quindi dal giorno successivo alla firma definitiva, la possibilità di alcune importanti novità introdotte dal nuovo contratto sono diventate pienamente esigibili.
E’ il caso dei tre giorni di permessi retribuiti (ad anno scolastico) previsti per i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e termine 31 agosto (supplenza annuale) o 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).
Infatti il nuovo articolo 35 del CCNL, nella parte in cui affronta l’argomento, recita:
“Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”
Si tratta di una conquista importante voluta fortemente dalla FLC CGIL.
Una misura che ha richiesto risorse ingenti per dare copertura finanziaria alla fruizione dei permessi, ma giusta, perché va nella direzione della equiparazione dei diritti tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
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