Scuola: abolire il limite di 36 mesi per le supplenze e varare un forte piano di assunzioni del personale!
In Parlamento la proposta di abolizione, sostenuta da noi fin da subito, sembra andare nella direzione giusta.
Nel dibattito che si sta svolgendo in Parlamento sul cosiddetto “decreto dignità” sta prendendo corpo l’idea dell’abolizione del comma 131 delle Legge 107, quello che aveva introdotto un limite di 36 mesi alle supplenze di docenti e ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, ovvero quelli sui quali si attribuiscono gli incarichi annuali.
La proposta di abolizione va nella direzione giusta, sostenuta da noi fin dal primo momento: eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine. Infatti se un contratto è reiterato per più di tre annualità questa è la prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.
Il limite di 36 mesi era stato introdotto nel 2015, all’interno della riforma della cosiddetta “buona scuola”, e aveva l’obiettivo di porre fine ai numerosi ricorsi di lavoratori precari che, proprio sulla base delle normative europee in materia di diritto del lavoro, si erano visti riconosciuti importanti risarcimenti economici per la reiterazione ultra triennale dei contratti a tempo determinato.
Come FLC CGIL abbiamo patrocinato tantissimi di quei ricorsi e riteniamo condivisibile la cancellazione del comma 131 della legge 107/15, di cui abbiamo segnalato più volte il carattere fortemente offensivo della dignità dei lavoratori precari.
Infatti la Legge 107 aveva dato il via ad un piano di stabilizzazioni, ma a causa delle modalità con le quali era stato individuato il personale coinvolto, tantissimi lavoratori precari della scuola erano rimasti esclusi. Per questo motivo come FLC CGIL abbiamo chiesto un piano di assunzioni che andasse al di là delle Graduatorie ad esaurimento, ma il Governo allora in carica non ci ha dato ascolto e ha introdotto il limite dei 36 mesi per aggirare la normativa europea e contenere il costo economico dei risarcimenti.
Ma l’abolizione del comma 131 è un primo passo: questo provvedimento che ha un forte valore simbolico per avere un impatto reale sulla condizione dei lavoratori deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni. Misura per noi imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.
Ci auguriamo che si continui con determinazione e con maggiore celerità a smontare la legge 107, un provvedimento che, come hanno dimostrato i fatti, non ha fatto né il bene della scuola né il bene delle persone.
I più letti
- Concorsi PNRR 2: il Ministro persiste nella decisione di emanare nuovi bandi in presenza di idonei
- Concorso ordinario per DSGA: il 13 dicembre 2024 la pubblicazione del bando
- Docenti, anno di formazione e prova 2024/2025: pubblicata la nota annuale che fornisce indicazioni ai docenti e alle scuole
- Nota ministeriale sul monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie
- Avvio corsi abilitanti a.a. 2024/25: Università e Istituzioni AFAM devono comunicare le proposte di accreditamento entro il 12 dicembre
Approfondimenti
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 8446 del 3 dicembre 2024 - Misure per monitoraggio contratti supplenza brevi e saltuarie, indicazioni operative
- Note ministeriali Nota 173866 del 29 novembre 2024 - PNRR - Investimento M4C1I3.2 - Scuola 4.0 - Istruzioni operative
- Note ministeriali Nota 171680 del 26 novembre 2024 – PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi
- Note ministeriali Nota 171688 del 26 novembre 2024 -PNRR Didattica digitale integrata e formazione transizione digitale personale scolastico