Proroga supplenze brevi al rientro del titolare: dal ministero un’altra nota inaccettabile
E’ necessario un intervento risolutivo che preveda stanziamenti aggiuntivi per tutelare il diritto dei supplenti alla continuità didattica e occupazionale prevista dalla legge.
Sul tema della proroga delle supplenze nella fase di sospensione della didattica, anziché fare chiarezza e dare alle scuole indicazioni univoche, il Ministero dell’Istruzione continua a non tenere conto della situazione caotica creatasi a seguito della pubblicazione delle note 392 del 18 marzo 2020 e 8615 del 5 aprile 2020 che, come da noi già evidenziato, si contraddicono a vicenda rispetto alla possibilità per le scuole di prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria durante il periodo di emergenza, anche nel caso di rientro del titolare.
Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto infatti con un’ulteriore nota, la 10133 del 21 aprile 2020 nella quale, nel confermare che la spesa per le supplenze brevi e saltuarie riferita ai primi 15 giorni del mese di aprile è in linea con l’andamento storico, autorizza le scuole a conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria “esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente” ma conferma l’impossibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare.
Tale indicazione, oltre a essere in contrasto con quanto indicato nella richiamata nota 392, sembra non voler tenere conto delle criticità presenti nelle scuole che, essendo stato prolungato con il DPCM 1° aprile 2020 dal 3 al 13 aprile il termine delle disposizioni emergenziali, hanno correttamente e legittimamente stipulato proroghe dal 4 al 13 aprile, ma si trovano ora nell’impossibilità di dare validità a quei contratti perché il nodo N-19 appositamente aperto sul SIDI per questa tipologia di contratti, è stato improvvisamente chiuso senza preavviso.
Come abbiamo più volte ribadito, la nostra posizione al riguardo è molto chiara: il Ministero deve farsi carico di questa situazione con stanziamenti aggiuntivi sul capitolo delle supplenze. Così facendo, alle scuole sarà data la possibilità di onorare i contratti stipulati e prorogare i contratti che sono state costrette a interrompere e ai supplenti potrà essere mantenuto l’incarico, anche nel caso del rientro del titolare, a garanzia della continuità occupazionale prevista dalle norme.
I più letti
- Concorso ordinario per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione: pubblicato il bando per DSGA
- Mancato pagamento stipendi ai supplenti brevi: emissione speciale NoiPA il 17 gennaio 2025
- Concorso PNRR 2: nuove aggregazioni per la prova orale
- La FLC CGIL presente al presidio del 3 gennaio 2025 a fianco dei docenti precari specializzati sul sostegno
- Cancellazione dalle GAE e dalle GM dei concorsi dei docenti assunti a tempo indeterminato o rinunciatari alle nomine in ruolo
Approfondimenti
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti legge Decreto Legge 1 del 16 gennaio 2025 - Misure urgenti in materia di riorganizzazione sistema scolastico Missione 4 PNRR
- ARAN Circolare ARAN 1 del 16 gennaio 2025 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni RSU 14, 15 e 16 aprile 2025
- Note ministeriali Nota 637 del 16 gennaio 2025 - Cessazione servizio personale docente e tecnico amministrativo AFAM aa 2025-26
- Note ministeriali Nota 11984 del 16 gennaio 2025 – Errata corrige