PAS: chiarimenti del MIUR sui nulla osta per frequenza in università di altra regione
Confermata la competenza degli Uffici Scolastici Regionali
Su sollecitazione delle Organizzazioni sindacali, il dipartimento dell’Istruzione del MIUR ha risposto al quesito riguardante la possibilità di spostamento della domanda di frequenza del PAS in altra regione, tramite nulla osta dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) al quale è stata inizialmente prodotta.
Il MIUR richiama l’articolo 3 del DDG n°58 del 25 luglio 2013 che evidenzia il ruolo degli USR come gestori dell'istanza di ammissione ai corsi e quindi responsabili anche dello spostamento da una regione all’altra.
Le motivazioni che consentono il rilascio del nulla osta esclusivamente da parte da parte degli USR, sono nell’ordine:
- gravi e comprovati motivi;
- la non attivazione del corso, una volta esperito da parte dell’USR il tentativo di ricorso agli strumenti di flessibilità indicati nell’articolo 6 del DGG n°58.
Resta di competenza degli USR di arrivo gestire ed eventualmente graduare le richieste pervenute. Gli interessati non devono rivolgersi personalmente alle istituzioni accademiche.
Gli strumenti di flessibilità riguardano gli accordi quadro e intese tra Atenei o istituzioni AFAM e istituzioni scolastiche autonome o istituti tecnici superiori, corsi a distanza, accorpamento di discipline omogenee per le classi di concorso con basso numero di aspiranti ecc.
Il MIUR invita gli USR ad utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per garantire una gestione trasparente del nulla osta e la tutela delle posizioni degli aspiranti interessati.
Faranno seguito le comunicazioni relative ad istruzioni condivise con il dipartimento dell’Università e dell'AFAM.
La FLC CGIL aveva chiesto anche chiarimenti sulla frequenza delle lavoratrici in maternità, ma non ha avuto risposta. Per la FLC CGIL la risposta comunque è nell’utilizzo degli strumenti di flessibilità relativi alle modalità on line.
Altro tema posto dalla FLC CGIL, che la nota non chiarisce, è quello riguardante l’utilizzo delle ore del diritto allo studio e il loro possibile incremento per coloro che frequentano i percorsi abilitanti. Non è pensabile che il licenziamento sia la modalità per garantire il “diritto allo studio” come è già avvenuto per molti frequentanti la scorsa sessione del TFA ordinario.
La FLC CGIL ritiene tardivo il chiarimento fornito dal MIUR. Alla data attuale gli USR avrebbero già dovuto adempiere ai compiti dettati dalla normativa sui PAS e dal decreto dipartimentale n°58 del 2013. Oggi molti USR risultano inadempienti a quei compiti, rischiando di compromettere il futuro lavorativo di coloro che, pur senza abilitazione, da anni lavorano nella scuola garantendo il regolare funzionamento .
La FLC CGIL sta predisponendo iniziative di protesta e di vertenza su quella che si sta rivelando una vera omissione di atti di ufficio verso una normativa dello Stato. La FLC CGIL ha chiesto già dal mese di dicembre al Ministero di sostituire le istituzioni accademiche che non sono nella condizione di attivare i PAS con quegli strumenti di flessibilità che discendono dai Decreti prodotti per consentire i percorsi abilitanti a coloro che già sono in possesso di almeno 3 anni di servizio.
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