Graduatorie di istituto ATA: cosa deve fare chi è nelle graduatorie provinciali e vuole cambiare provincia
Indicazioni utili per chi è già inserito nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali a esaurimento e vuole presentare domanda di terza fascia in altra provincia.
Il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021, all’articolo 2, comma 3, prevede che l’aspirante, incluso nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento, può chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia in una provincia diversa, per tutti i profili per i quali è inserito, e contestualmente chiedere il depennamento dalle graduatorie provinciali, visto l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia.
Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023
Chi si avvale di questa possibilità deve presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie/elenchi e, contestualmente, fare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia.
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione dalle graduatorie/elenchi provinciali per tutti i profili per i quali si era inseriti nella provincia in cui si è chiesto, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia. La richiesta di depennamento, consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto. Solo successivamente, se si sono maturati i 24 mesi, si può fare domanda nella graduatoria permanente di prima fascia della provincia di destinazione.
Dal momento che il depennamento scatta solo nel momento di pubblicazione definitiva delle nuove graduatorie (a valere dal prossimo anno scolastico), l’aspirante può continuare ad accettare per quest’anno contratti a tempo determinato, sulla base delle graduatorie provinciali attualmente in vigore.
Il depennamento, quindi, non ha alcun effetto sui contratti in essere (nota 1256 del 21 febbraio 2012) e l’aspirante conserva la possibilità di accettare supplenze fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia, rimanendo in servizio nella provincia di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto eventualmente stipulato.
I rischi di un cambio di provincia vanno però valutati attentamente, poiché potrebbe non esserci la possibilità lavorare per almeno un anno (in molte province ci sono sufficienti aspiranti in I e II fascia). Si deve sperare che l’anno successivo sia bandito il concorso 24 mesi per tempo e potrebbe accadere che nella nuova provincia (per quanto nella 24 mesi), si sia in posizione non utile per le nomine annuali.
Vista la delicatezza della scelta è opportuno rivolgersi, per la consulenza, alle nostre sedi locali.
I più letti
- Concorso ordinario per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione: pubblicato il bando per DSGA
- Mancato pagamento stipendi ai supplenti brevi: emissione speciale NoiPA il 17 gennaio 2025
- Concorso PNRR 2: nuove aggregazioni per la prova orale
- Elenchi aggiuntivi GPS per docenti abilitati e specializzati che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025
- Cancellazione dalle GAE e dalle GM dei concorsi dei docenti assunti a tempo indeterminato o rinunciatari alle nomine in ruolo
Approfondimenti
Legislazione e giurisprudenza recente
- Circolari ministeriali Circolare ministeriale 1329 del 20 gennaio 2025 - Indicazioni operative approvazione nuovi corsi diploma accademico primo secondo livello e master I II livello
- Decreti legge Decreto Legge 1 del 16 gennaio 2025 - Misure urgenti in materia di riorganizzazione sistema scolastico Missione 4 PNRR
- ARAN Circolare ARAN 1 del 16 gennaio 2025 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni RSU 14, 15 e 16 aprile 2025
- Note ministeriali Nota 637 del 16 gennaio 2025 - Cessazione servizio personale docente e tecnico amministrativo AFAM aa 2025-26