Convocazioni dei supplenti: indicazioni utili per procedere durante le nomine provinciali e di scuola
Come funzionano le nomine e cosa accade in caso di rinuncia
Riferimenti normativi:
Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020
Circolare delle supplenze: Nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020
Ordinanza ministeriale 83 del 5 agosto 2020 (misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono sono gestite da ciascun ambito territoriale provinciale.
Preliminare alle operazioni è la pubblicazione del quadro complessivo delle disponibilità. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze questi dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Quindi viene pubblicato il calendario delle convocazioni, l’accettazione può avvenire anche mediante delega al dirigente dell’ufficio preposto oppure a persona di propria fiducia.
Ordine di convocazione dei posti comuni:
GAE
GPA di 1 fascia
GPS di 2 fascia
Ordine delle convocazioni sui posti di sostegno
Elenchi degli specializzati aggiuntivi alle GAE
GPS 1 fascia sostegno
GPS 2 fascia sostegno
Scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo di posto comune, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio (nomine da graduatorie incrociate rivolte a personale non specializzato)
Rinunce:
Riprendiamo una scheda che avevamo pubblicato sul sito il 5 settembre:
la rinuncia (l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.
Questo significa che la rinuncia da GAE per il sostegno consente di accettare la nomina da GAE per il posto comune.
La rinuncia da GPS sostegno permette di accettare GPS posto comune e viceversa.
La rinuncia alla supplenza per posto comune da GPS consente di accettare l’incarico da graduatorie GPS incrociate per posto di sostegno.
Inoltre, il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune e lo stesso vale in caso di rinuncia da GAE sostegno e possibilità di accettare da GPS sostegno.
Questa indicazione contenuta nella circolare sulle supplenze menzionata in premessa fa quindi chiarezza su un punto che effettivamente necessita di indicazioni univoche.
Organico di emergenza “COVID” (OM 83 del 5 agosto 2020)
I posti relativi ai contratti attivati hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Per i contratti relativi al personale docente si procede utilizzando le graduatorie di istituto. Per quanto concerne le eventuali assenze del personale di cui all’OM 83/2020, è consentita la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.
Per le nomine da graduatoria d’istituto ci sarà un’apposita scheda.
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