24 CFU per l’accesso all’insegnamento: le linee guida dell’AFAM
Dopo quelli per le Università, pubblicati anche i chiarimenti per Conservatori e Accademie.
Con la nota 32688 del 17 novembre 2017, Il Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca ha fornito anche per le istituzioni dell’alta formazione artistico musicale (AFAM) i chiarimenti sul tema dei 24 CFU/A necessari per l’accesso all’insegnamento, già forniti alle istituzioni universitarie (vedi nota 29999/17).
Infatti la nota offre chiarimenti analoghi a quelli già previsti per gli Atenei:
- ogni istituzione AFAM può rilasciare certificati che riguardino attività svolte presso la stessa;
- l’acquisizione dei 24 CFU/A attraverso un percorso articolato su più istituzioni, prevede che la certificazione finale, inclusi i crediti pregressi, sia rilasciata dall’istituzione nella quale da ultimo sono state svolte le attività formative a completamento del percorso;
- i costi della certificazione devono rispettare i limiti prescritti nel DM 616/17 all’art. 4 commi 1 e 2. Pertanto le tasse dovranno essere graduate in base al reddito; dovrà essere rispettata la no-tax-area per gli studenti il cui nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro; andrà ridotta la contribuzione in proporzione ai crediti da acquisire; per gli studenti in corso è previsto un semestre aggiuntivo rispetto al quale non è dovuta alcuna contribuzione;
- i costi degli attestati vengono definiti dai regolamenti delle singole istituzioni;
- è escluso il riconoscimento automatico dei crediti pregressi nei SAD indicati nel DM 616/17. Le istituzioni valuteranno infatti contenuti formativi e obiettivi degli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
- i crediti acquisiti con i percorsi relativi ai 24 CFU/A possono essere utilizzati anche al fine di soddisfare i requisiti di crediti previsti per l’accesso a determinate classi di concorso e viceversa;
- per gli studenti iscritti ai percorsi di primo o secondo livello vi è la possibilità di accedere al semestre aggiuntivo per acquisire totalmente o anche parzialmente i 24 CFA come crediti aggiuntivi. Questa possibilità viene data solo 1 volta nella carriera dello studente;
- le attività formative inserite nei percorsi per i 24 CFA potranno essere incluse nei piani di studi come attività a libera scelta o essere inserite nel piano di studi individuale, in coerenza con quanto previsto dall’ordinamento del corso di studio;
- non è legittima da parte delle Istituzioni l’introduzione del numero chiuso alle attività per l’acquisizione dei 24 CFA.
Riteniamo che i chiarimenti forniti, analogamente a quelli per settore universitario, siano utili a dare indicazioni, che nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni AFAM, possano garantire una omogeneità di scelte e comportamenti sui percorsi relativi ai 24 CFA.
Si ribadisce la necessità di vigilare in tutte le istituzioni AFAM, come negli Atenei, affinché sia data piena applicazione alle tutele e alle disposizioni contenute nel DM 616/17 in merito alla tassazione e al libero accesso ai percorsi, segnalando, con le modalità già indicate, ogni inadempienza o irregolarità alla FLC CGIL nazionale.
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