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Fondo credito INPDAP

DM n. 45 del 7 marzo 2007, regolamento di attuazione per l’accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.

27/09/2007
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Ritorniamo ancora una volta sull’argomento perché nonostante l’informazione data nel giugno scorso continuano a pervenirci richieste di chiarimenti circa la nota che l’INPDAP ha diffuso relativamente alla trattenuta dello 0,35%, per i lavoratori pubblici in attività, e dello 0,15% per i pensionati del pubblico impiego, al fine di poter accedere alle prestazioni creditizie ed alle attività sociali dell’INPDAP.

1. Per i pubblici dipendenti iscritti all’INPDAP non è una novità:
Nella busta paga dei dipendenti pubblici in servizio ed iscritti all’INPDAP, esiste già una trattenuta dello 0,35%, che fa riferimento alla voce “ fondo credito”.
Questa trattenuta è fatta d’ufficio ed è obbligatoria; questo vuol dire che, per questi dipendenti, non esiste possibilità di non adesione.

2. E’ una novità per tutti i pensionati pubblici e per i dipendenti pubblici in servizio non iscritti all’INPDAP.
Con il D.M. n. 45 del 2007, il Governo ha esteso, dal 1 novembre 2007, ai pensionati delle pubbliche amministrazioni e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non iscritti all’INPDAP, la possibilità di accedere alle prestazioni creditizie dell’INPDAP (qualcuno potrebbe dire che ha esteso la trattenuta!).
Questa iscrizione è facoltativa, ma avviene in modo automatico; quindi non c’è bisogno di fare alcuna richiesta.
Per queste categorie di persone, però, esiste la possibilità di non aderire. Questa volontà di non adesione è però necessario manifestarla, altrimenti scatta il silenzio-assenso (come al solito, si trova sempre qualcuno che è un campione di democrazia!).

3. Come e quando manifestare la volontà di non adesione
Come abbiamo detto sopra, l’iscrizione al fondo credito parte automaticamente il 1° novembre 2007. La domanda di non adesione va presentata entro il 31 ottobre 2007 e comunque entro 6 mesi dalla prima trattenuta effettuata su stipendio o pensione (quindi entro il 31 maggio 2008).
La domanda di non adesione (vedi modulo allegato) va presentata all’amministrazione di appartenenza.
I pensionati dovranno presentarla (o spedirla tramite raccomandata A.R.) all’ente previdenziale che eroga la pensione.

Roma, 27 settembre 2007