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Congedi parentali per l’assistenza alla persona handicappata

Spettano anche ai fratelli quando i genitori sono impossibilitati.

24/10/2005
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L’INPS, con la recente circolare n. 107 del 29 settembre 2005, recepisce una sentenza della Corte Costituzionale del 16 giugno 2005 in materia di congedo parentale retribuito.

L’art. 45 c. 5 del d.lgs n. 151/2001 (testo unico sulla maternità), modificato dall’art. 3 comma 106 della L. 350/2003, riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 c. 3 della L. 104/92, accertata dall’apposita commissione ASL ai sensi dell’art. 4 c. 1, il diritto a fruire di un periodo (continuativo o frazionato) di congedo retribuito non superiore a 2 anni per assistenza al figlio.

La Corte, a giugno scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 c. 5 del d.lgs n. 165/01 nella parte in cui prevede che il fratello, o la sorella, non ne possano fruire nei casi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere, ma solo in caso di loro scomparsa. In pratica la Corte equipara l’impossibilità del genitore a provvedere all’assistenza, alla sua scomparsa.

La circolare INPS, che si allega, recepisce la suddetta sentenza e fornisce ulteriori precisazioni in merito.

Roma, 24 ottobre 2005