FLC CGIL
Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

https://www.flcgil.it/@3965079
Home » Attualità » Salute e sicurezza » AFAM: obbligo vaccinale, lavoro agile e attività didattiche da maggio 2022

AFAM: obbligo vaccinale, lavoro agile e attività didattiche da maggio 2022

Permane l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno ma il personale può accedere senza green pass con pagamento di una multa di cento euro. Prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale.

03/05/2022
Decrease text size Increase  text size

Come è noto il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (noto come decreto riaperture) ha sancito la fine dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo 2022.

Il decreto legge, in corso di conversione, ha introdotto importanti novità per il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Ricapitoliamo le disposizioni in vigore a decorrere dal 1° maggio 2022.

Obbligo vaccinale

Personale dipendente

  • fino al 15 giugno 2022 permane per il personale delle istituzioni afam l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
  • dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture afam senza alcun obbligo di green pass
  • nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento

L’obbligo vaccinale non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Studenti

Dal 1° maggio 2022 non sono più in vigore le norme che imponevano alle studentesse e agli studenti l’obbligo del possesso del green pass base per poter accedere alle strutture appartenenti alle istituzioni della formazione superiore.

Accesso alle istituzioni della formazione superiore

Dal 1° maggio 2022 non sono più in vigore le norme che imponevano l’obbligo del possesso del green pass base a chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Fino al 15 giugno 2022 permangono le disposizioni che prevedono l’obbligo vaccinale 

  • per i cittadini italiani
  • per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato,
  • per gli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori ultracinquantenni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria cento euro

Sorveglianza sanitaria eccezionale

La sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del DL 34/20 è prorogata 30 giugno 2022.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Con ordinanza del 28 aprile 2022 del Ministero della salute si raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

La stessa ordinanza stabilisce che è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

Isolamento e autosorveglianza

Alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Inoltre vi è l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Le modalità applicative di tali disposizioni sono definite con circolare del Ministero della salute.

Attività didattica

Per l’intero anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1 comma 1 secondo periodo e comma 7 del DL 111/21) fermo restando la flessibilità organizzativa decisa dalle istituzioni in relazione al contesto epidemiologico di riferimento.

Lavoro agile

A differenza del settore privato, il decreto non ha prorogato per il settore pubblico le norme che consentono l’attivazione del lavoro agile secondo le modalità semplificate definite nella fase emergenziale. Conseguentemente, in attesa della definizione di norme nel prossimo CCNL, il lavoro agile è regolamentato dalle specifiche leggi e decreti vigenti. Per quanto riguarda l’afam occorre inoltre fare riferimento all’accordo su salute e sicurezza del 1° dicembre 2021.

Tuttavia durante la discussione del DL 24/22 il Parlamento ha approvato una serie di emendamenti che prevedono quanto segue

  • Fino al 30 giugno per i soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (decreto del ministro del lavoro e del ministro della salute del 4 febbraio 2022) che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
  • Fino al 30 giugno lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per lavoratori fragili si intendono coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 26 comma 2 del DL 18/20).

Attenzione! Queste ultime disposizioni non sono ancora in vigore in quanto occorre attendere l’effettiva approvazione della legge di conversione del DL 24/22.