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Rinnovo del CCNL settori università e ricerca: gli emendamenti della FLC CGIL ai decreti 44 e 48

Le proposte della FLC CGIL alle forze politiche al fine di ottenere le giuste condizioni per una rapida e positiva chiusura del contratto nazionale.

26/05/2023
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Riguardano proposte concrete per superare i principali ostacoli che impediscono ancora oggi, a più di un anno dall’avvio delle trattative all’ARAN, la chiusura del CCNL del comparto istruzione e ricerca a cui afferiscono più di un milione e duecentomila lavoratori.

Riguardano temi su cui in questi mesi si sono anche sviluppate e sono ancora in corso iniziative e mobilitazioni unitarie, per:

  • la definalizzazione delle risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale al fine di rendere pienamente a disposizione della contrattazione nazionale i 50 milioni di euro previsti per l’università e i 20 milioni di euro attualmente per la ricerca (riteniamo che la modifica della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto queste risorse sia strumento più rapido e risolutivo rispetto ad un eventuale atto di indirizzo integrativo)
  • la richiesta di risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale di tutti gli Enti di ricerca, che ad oggi sono state stanziate solo per il personale degli EPR vigilati dal MUR
  • il superamento del tetto del fondo del salario accessorio, almeno per consentirne l’aumento in base alle nuove assunzioni
  • la soluzione del contenzioso riguardante gli ex lettore di lingua straniera, presupposto imprescindibile per il giusto riconoscimento nel CCNL della figura del Collaboratore esperto linguistico.

Il testo degli emendamenti e le motivazioni

Utilizzo nel CCNL delle risorse per la valorizzazione professionale del personale delle università e degli Enti pubblici di ricerca

1. All’articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: “nonché i principi generali” a “personale tecnico amministrativo”, da “in ragione della partecipazione” a “della terza missione” e le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo”.

2. All’articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: “nonché i principi generali” a “personale tecnico amministrativo” , da “in ragione della partecipazione” a “ nell’ambito della ricerca” e le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo”.

Motivazione

La definalizzazione delle risorse previste per la valorizzazione del personale dalla legge di bilancio 2022 per il personale tecnico amministrativo dell’università e degli Enti pubblici di ricerca si rende necessario per creare le giuste condizioni per il prosieguo e la chiusura della trattativa all’ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca. Il Contratto nazionale, attraverso il confronto tra le parti e il necessario approfondimento ed equilibrio sulle scelte da operare, rappresenta l’ambito adeguato al miglior utilizzo delle risorse impegnate al fine di una equa ed effettiva valorizzazione delle professionalità presenti in queste istituzioni.

Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR

Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’art. 1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Motivazione

Risulta sempre più urgente un intervento teso a superare la disparità di trattamento che si è determinata rispetto alle risorse aggiuntive per la valorizzazione professionale che ad oggi escludono quasi la metà del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, essendo che queste ad oggi sono state previste soltanto per gli EPR vigilati dal MUR (art.1 comma 310 Legge 197 del 29 dicembre 2022).

Si chiede pertanto che venga previsto un intervento che assicuri adeguate risorse per lo sviluppo professionale anche per il personale degli Enti non vigilati dal MUR (come ISTAT, ISS, ISPRA, ecc), così da porre rimedio a questa disparità, ristabilendo, di conseguenza, le giuste condizioni per il prosieguo e la chiusura della trattativa all’ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca.

Fondo Salario accessorio Università statali e Enti pubblici di ricerca

Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

Motivazione

Appare paradossale che interventi di aumento degli organici attesi da anni, come quello che riguarda anche il personale TAB delle università e che comporterà un aumento entro il 2025 di circa il 10% dei dipendenti, abbia come conseguenza una diminuzione della retribuzione media complessiva del personale già in ruolo, in seguito all’attuale obbligo di invarianza del fondo del salario accessorio per università ed enti di ricerca. Risulta quindi evidente la necessità di intervenire sul superamento di questi limiti, come per altro già fatto per altri settori della pubblica amministrazione, anche per non sterilizzare gli aumenti contrattuali oggi in discussione in sede di rinnovo contrattuale.

Ex lettori di lingua straniera

Emendamento all’articolo 38 del DL 48 del 4 maggio 2023

Aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1 dopo le parole atenei partecipanti: “per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito”

Motivazione

Per ottemperare alla sentenza CGUE nel Caso C-119/04 e alla Legge 63/2004 è necessario prevedere la completa ricostruzione della carriera degli ex lettori in quanto qualunque altra ipotesi porterebbe al prolungamento del contenzioso, che dura già da diversi decenni. Tale soluzione sulla completa ricostruzione di carriera  degli ex lettori andrebbe quindi indicata chiaramente nella norma per dare certezza che non si attua l’ennesimo rinvio di una previsione di legge che risale al 2017 ma che, questa volta, effettivamente si persegue l’obiettivo esplicitato chiaramente dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n.167 del 2017 che richiama come finalità della legge e del finanziamento previsto “il superamento del contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di un nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera”.