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Pensioni, decorrenza dei trattamenti e altri interventi a partire dal 2011

L'INPS e l'INPDAP con due circolari illustrano le modifiche sulla previdenza introdotte dalla L. 122/10.

25/10/2010
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Con la circolare n. 18/2010 dell'INPDAP e n. 126/2010 dell'INPS vengono forniti numerosi chiarimenti sugli effetti degli interventi in materia di pensioni introdotti dal Governo con la Legge122/10 in particolare con gli articoli 9 e 12.

Qui di seguito riportiamo in breve sintesi le norme che riguardano i lavoratori della conoscenza.

Requisiti per la pensione di vecchiaia
(conta solo l’età anagrafica)

Nei settori privati (scuola non statale, formazione professionale, istruzione universitaria e afam non statali):

Uomini 65 anni

Donne 60 anni

Nel settore pubblico (scuola statale, afam, università e ricerca):

Uomini 65 anni

Donne 61 anni nel 2010 e 2011, 65 anni dal 2012.

Le lavoratrici che avevano maturato entro il 31 dicembre 2009 il diritto alla pensione di vecchiaia con le norme allora vigenti (60 anni) o che acquisiscono i requisiti richiesti nel 2010 o nel 2011 (61 anni) possono chiedere all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto e quindi successivamente andare in pensione anche senza il possesso dei nuovi requisiti.

Requisiti per la pensione di anzianità
(età anagrafica + anzianità contributiva)

Validi per pubblico e privato e sia per gli uomini che per le donne

Anno
Età anagrafica

Anzianità
contributiva

Quota
(somma di età e anzianità)
  Solo anzianità contributiva
(indipendentemente
dall'età anagrafica)
Entro il 31.12.2010 59 36 95
Oppure 40
60 35
Dal 1.1.2011
al 31.12.2012
60 36 96

Oppure
40
61 35
Dal 2013 61 36 97
Oppure 40
62 35

 

Dal  2015 l'età anagrafica richiesta potrebbe subire un incremento non superiore a tre mesi, e di conseguenza anche la quota 97.

Il successivo adeguamento avverrà nel 2019 e da lì in poi con cadenza triennale.

Decorrenza della pensione

Dal 2011 la decorrenza del trattamento di pensione è fissata dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (18 mesi in caso di totalizzazione dei contributi). In questi casi è previsto il mantenimento in servizio fino alla data di effettivo pensionamento.

Fanno eccezione a tale regola solo i lavoratori della Scuola statale e dell'AFAM, che avendo un'unica data di uscita, mantengono le regole previgenti: la pensione decorre dal 1 settembre (1 novembre per l'AFAM) dell'anno solare nel quale si maturano i requisiti per la pensione.

Altri chiarimenti

Nelle circolari sono anche illustrate le altre modifiche introdotte dalla Legge 122/10 ed in particolare:

  • l'adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei lavoratori a partire dal 2015
  • l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia (65 anni) a decorrere dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego
  • le nuove norme sulle ricongiunzioni contributive
  • gli effetti retributivi e pensionistici della riduzione delle retribuzioni oltre i 90.000 euro.

Per maggiori dettagli e per la consulenza sulle posizioni contributive individuali è possibile rivolgersi direttamente a tutte le sedi locali dell'INCA CGIL.