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È incostituzionale la trattenuta del 2,50% ai fini previdenziali

I lavoratori hanno diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

16/10/2012
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 233 depositata in data 11.10.2012 ha dichiarato illegittima la norma che prevede a carico dei lavoratori la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione ai fini del calcolo della buonuscita (art. 12, comma 10, del decreto-legge 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.7.2010).

La FLC CGIL già nell’ottobre 2010 aveva chiesto all’Inpdap, con lettera del proprio Segretario generale, di rettificare la circolare n. 17/10 in tema di TFS e TFR. Successivamente aveva presentato un atto di diffida chiedendo per tutti i lavoratori pubblici dei comparti della conoscenza di interrompere la ritenuta del 2,50% e di rimborsare gli importi indebitamente trattenuti a decorrere dal 1 gennaio 2011. Tale richiesta veniva avanzata alla luce del fatto che il mutamento delle disposizioni in materia previdenziale per effetto della legge 122/2010 rendeva evidente che la trattenuta del 2,50% non fosse più legittima.

Ora la sentenza costituzionale dà ragione alle nostre richieste e ripaga, seppur in parte, dell’impegno profuso in questi mesi in difesa dei lavoratori duramente colpiti dalla cosiddetta riforma Fornero.

In conseguenza della sentenza ci risulta che alcune amministrazioni si stiano già attivando per interrompere la trattenuta dichiarata illegittima e restituire le somme trattenute.
In allegato pubblichiamo un modello di diffida che i singoli lavoratori possono utilizzare al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di quelle amministrazioni che ancora non si fossero adeguate a quanto previsto dalla sentenza costituzionale. Il modello allegato va inoltrato all’ente di appartenenza avendo l’accortezza di specificare il destinatario di competenza (il dirigente della scuola, ente, università, accademia/conservatorio di appartenenza).