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Anticipo TFS/TFR: DL 4/19, a breve sarà possibile richiedere all’INPS la certificazione necessaria ad avviare le pratiche per la richiesta del prestito

Un’opportunità per il personale, un atto necessario, ma è importante restituire a tutti i lavoratori del pubblico impiego tempi brevi per la riscossione ordinaria del Tfs/Tfr

01/09/2020
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La Ministra della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ha annunciato che tra pochi giorni sarà disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica la piattaforma per avviare le operazioni di richiesta di liquidazione dell’anticipo del Tfs e del Tfr, come previsto dal DL 4/2019 per coloro che sono andati in pensione secondo le norme della Riforma Fornero o la così detta Quota 100, prevista dal Decreto in questione.

Infatti a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto ministeriale che ratifica l’accordo quadro con l’Abi per l’anticipo del Tfs e del Tfr ai lavoratori che ne faranno richiesta e che è stato registrato dalla Corte dei Conti.

I pensionati che vorranno richiedere il finanziamento troveranno sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il supporto informatico che fornirà tutte le informazioni relative alla procedura e l’elenco degli istituti bancari che hanno aderito all’accordo.

Gli enti erogatori diversi dall’Inps potranno iscriversi tramite la modulistica apposita. Il sito permetterà all’interessato di calcolare la decorrenza del Tfs/Tfr, rappresentando il necessario punto di incontro telematico dei tre soggetti coinvolti: pensionati, banche e istituti previdenziali.

Come funziona la procedura?

  • L’interessato deve richiedere all’ente erogatore del Tfs/Tfr (ad esempio l’Inps) la certificazione del diritto all’anticipazione. Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS  tramite il PIN personale del richiedente o tramite i Patronati che richiederanno apposita delega per la presentazione della richiesta. 

  • L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascia, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda. Ricordiamo che l’importo massimo erogabile come anticipo è di 45mila euro.
  • L’interessato, ottenuta la certificazione del diritto, può presentare alla banca la domanda di anticipo del TFS allegando alcuni documenti: certificazione del diritto all’anticipo; proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca; numero di conto corrente intestato o cointestato per accreditare l’importo finanziato; la dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
  • A questo punto la banca comunica all’ente erogatore la presentazione della domanda e l’accettazione della proposta di anticipo.
  •  L’ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto.
  • La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, accredita l’importo erogato sul conto corrente indicato dall’interessato. 

L’anticipazione della banca si configura come un finanziamento che verrà estinto dall’INPS o da altro Ente erogatore al momento della maturazione del diritto al TFR/TFS.

L’anticipo del TFR/TFS tramite prestito bancario è un atto necessario soprattutto per coloro che andando in pensione con la così detta Quota 100 dovranno aspettare anche 6 anni prima di accedere al proprio TFR/TFS. Ma resta fondamentale per la CGIL restituire a tutti i lavoratori del pubblico impiego tempi brevi per la riscossione del TFS/TFR, per sanare quella che si configura come una vera ingiustizia verso il lavoro pubblico.