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Decreto PNRR 4: carenze gravi per scuola, università e ricerca

Gli aspetti positivi che accolgono nostre richieste su semplificazioni e questioni tecniche non risolvono, tra l’altro, dimensionamento delle scuole, proroga contratti Ata, alloggi universitari e precariato

06/03/2024
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Il decreto PNRR 4 dirime alcune questioni tecniche che vanno nella direzione auspicata dalla nostra organizzazione. Tra cui ad esempio la previsione per le amministrazioni interessate di un’anticipazione del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare. Positiva anche la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati dal PNRR di provvedere al recupero delle somme già erogate anche attraverso un meccanismo che consenta compensazioni finanziarie sulla realizzazione degli interventi. 

Meno positiva l’istituzione presso le prefetture di cabine di coordinamento per l’efficacia dei programmi poiché tale misura di governance investe solo il governo sui territori ma non amplia affatto la concertazione con le parti sociali che pure è uno degli obiettivi del PNRR.

In generale l’impianto del decreto risulta molto carente dal momento che non risolve le problematiche di fondo segnalate dalla nostra organizzazione lasciando irrisolte alcune questioni nodali. Per esempio nella rivalutazione degli obiettivi del PNRR non è stata prevista una modifica da più parti auspicata sul dimensionamento scolastico che non va nella direzione indicata dagli obiettivi del Piano sia in ordine alla riduzione del numero degli studenti per classe sia in termini di riduzione dei divari territoriali.

Nel decreto è presente anche una stretta sulle rendicontazioni attraverso la previsione di azioni di recupero in caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi. Si  procederà dunque con l’attivazione del potere sostitutivo che potrebbe colpire le scuole più in difficoltà e rischia di essere un’operazione autoritaria in mancanza di supporto fornito per tempo alle scuole.   

Nel dettaglio si segnala come positiva la valorizzazione del consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado . Tuttavia è previsto un decreto del Ministro per l’adozione di un modello unico nazionale da integrare nell’E-Portfolio. Riteniamo che tale misura limiti l’autonomia delle istituzioni scolastiche e vada nella direzione della standardizzazione dell’orientamento implementando più lo strumento dell’E-portfolio che le inclinazioni degli alunni.

Inoltre provvedimento legislativo prevede una marcata accelerazione sulla dematerializzazione documentale che nella scuola necessiterebbe di una specifica formazione.

In materia di alloggi e residenze universitarie gli interventi previsti sono assolutamente insufficienti a dare risposta alle studentesse agli studenti mentre è sempre più marcata l’intenzione di favorire il mercato privato a fronte della necessità di una garanzia degli investimenti pubblici in materia di diritto allo studio. 

Segnaliamo infine che nel decreto PNRR 4 sono previste misure di rafforzamento della capacità amministrativa mediante incremento di dotazioni organiche per diversi ministeri ma da tale misura è inopinatamente escluso il comparto “Istruzione e Ricerca” limitandosi il provvedimento a prevedere solo anticipazioni di annualità successive ad invarianza di organico come nel caso della scuola o ad ampliare la platea dei precari come per le assunzioni a tempo determinato dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Art. 13 – (Misure di semplificazione per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

Sintesi contenuto

Si introduce una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse previste dal Fondo nazionale per l’istruzione tecnologica superiore

In via straordinaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026 per gli ITS e per le regioni sarà possibile estendere l’utilizzo delle risorse previste dal Fondo nazionale anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

Si introduce in via straordinaria fino al 2025, l’esenzione per le regioni dall’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate.

Infine, viene riscritto l’art. 14 c. 3 della legge 240/2010, al fine di definire i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nell’ambito dei progetti attuati con le università. Sarà necessario attuare i patti federativi tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Le nostre valutazioni

Le modifiche contenute nel cosiddetto Decreto PNRR Bis rettificano, anche opportunamente, aspetti tecnici della legge stessa. Tuttavia restano integre tutte le ragioni della radicale contrarietà della CGIL e della FLC CGIL rispetto alla riforma degli ITS introdotta nella scorsa legislatura con la legge 99/22 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.

Art, 14. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Comma 1

- AMPLIAMENTO TITOLI ITP

- ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO DI PROVA

Viene ampliato al “diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e al diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate” l’elenco dei titoli di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico pratico.

c) A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessive previste, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (didattica digitale, orientamento, materie Stem, lingue).

Comma 2

CONCORSO STRAORDINARIO ABILITANTE

Viene abrogata la norma che istitutiva il concorso straordinario abilitante del 2020.

Le nostre valutazioni

Le procedure concorsuali, dopo la presentazione delle domande di partecipazione e il pagamento del contributo di segreteria di 15 euro, non hanno mai avuto un seguito.
La FLC CGIL ha chiesto al ministero la restituzione della tassa di partecipazione, già versata dagli aspiranti, presentando anche una specifica diffida.

Comma 3 TITOLI DI ACCESSO AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Il provvedimento specifica che ai percorsi di formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio di riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.

Le nostre valutazioni

La norma sancisce definitivamente che anche per l’accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la Scuola secondaria di I e II grado non sia più necessario il possesso di altra abilitazione. Cosi facendo si mina il principio di corresponsabilità, tra docenti di posto comune e di sostegno, sia per quanto riguarda l’ inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità che i processi di apprendimento dell’intera classe.

Comma 4. SPECIAZZAZIONI MINORATI DELLA VISTA

Il corso teorico-pratico presso gli istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione per l’acquisizione del titolo di specializzazione per i minorati della vista ha una durata annuale.

Comma 5

CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO I GRADO

Si prevede l’adozione di un modello nazionale di consiglio di orientamento al termine del I ciclo di istruzione, da integrare nell’E-Portfolio, previsto dalle «Linee guida per l’orientamento».

Le nostre valutazioni

Risulta condivisibile l’obiettivo di valorizzare il consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche al termine  della Scuola secondaria di I grado, anche se cosi facendo si limita l’autonomia delle istituzioni scolastiche visto che si  va nella direzione della standardizzazione dell’orientamento. implementando più lo strumento dell’E-portfolio che le inclinazioni degli alunni (aggiunto dalla sottoscritta).

Comma 6

ESITI INVALSI NEL CURRICULUM STUDENTESSE E STUDENTI

Sarà inserito nel curriculum della studentessa e dello studente un’apposita sezione con l’indicazione  in forma descrittiva, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI dell’ ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Le nostre valutazioni

Questo comma introduce una disposizione che non rientra tra gli obiettivi del PNRR. Oltre alla questione di metodo e di coerenza, sottolineiamo che tale disposizione rafforza il ruolo delle prove Invalsi come valutazione degli apprendimenti individuali più che valutazione di sistema, snaturando il ruolo di Invalsi quale ente di ricerca.

Comma 7 ANTICIPO FACOLTÀ ASSUNZIONALI

Si prevede la possibilità, sulla base di un decreto emanato di concerto tra MIM e Mef, di anticipare le facoltà di anticipare le facoltà assunzionali relative agli anni successivi per consentire il riallineamento tra assunzioni e obiettivi intermedi del PNRR.

Le nostre valutazioni

Si introduce un principio di flessibilità in materia di reclutamento dei docenti che potrebbe contribuire a rispondere al fabbisogno, se non fosse per il limite delle “facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente”, che significa nessuna implementazione degli organici.

Comma 8 IMPLEMENTAZIONE UNITÀ DI MISSIONE PNRR C/O IL MIM

Il gruppo di supporto all’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell’Istruzione è implementato  di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi in posizione di comando presso l'amministrazione centrale.

Comma 9

EDILIZIA SCOLASTICA

Nei limiti delle risorse già stanziate, ai sensi della L.107/2015 per la realizzazione di scuole innovative, sarà possibile corrispondere all’Inail eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici finalizzati a interventi di efficientamento energetico e antisismici (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR).

Comma 10

RIPARTIZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO

Prevista l’acquisizione del parere della Conferenza Unificata per la ripartizione annuale del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.

Comme 11 E 12

Si rende più agevole la proroga dei contratti ATA in caso di rinuncia all’incarico da parte di chi ha lavorato fino al 31 dicembre 2023. I contratti ATA potranno essere stipulati entro e non oltre il prossimo 31 marzo attraverso il trasferimento nel limite massimo di 40 milioni destinati al pagamento dei supplenti. Il MIM effettuerà entro il primo aprile un monitoraggio dei contratti stipulati entro il 15 aprile. Spostata a carico del sistema Noipa la liquidazione dei cedolini relativi ai contratti del personale tecnico e amministrativo.

Le nostre valutazioni

Bene le misure finalizzate ad agevolare le proroghe dei contratti, compreso la liquidazione degli stipendi posta a carico di Noipa. Molto negativa la mancata estensione delle proroghe nei confronti dei collaboratori scolastici i cui contratti sono in scadenza il 15 aprile prossimo.

Le nostre proposte

Estendere la proroga dei contratti ATA al dicembre 2026 senza creare discriminazioni tra i diversi profili. Integrare i fondi a disposizione della scuola per dare continuità alle attività di supporto al PNRR prestate dal personale Ata e consentire il pagamento delle ore di formazione prestate dai docenti oltre le 80. Rafforzare la capacità amministrativa mediante incremento di dotazioni organiche come   peraltro previsto dal provvedimento stesso per diversi ministeri mentre nel caso della scuola per le assunzioni dei docenti ci si limita solo alle anticipazioni di annualità successive ad invarianza di organico e nel  caso degli Ata addirittura si lesina sulle proroghe dei contratti temporanei.

Art. 15 - (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

Sintesi contenuto

Si tratta di misure di semplificazione che mirano a:

  • ridefinire i profili dei curricoli vigenti, rafforzando le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;
  • rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento;
  • chiarire che la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, è prodotta su richiesta dello studente o studentessa prima della conclusione del percorso di studi.

Le nostre valutazioni

Le modifiche introdotte mantengono l’impianto della bozza di DPR attuativo dell’art. 26 del dl n. 144/2022, e non cambiano affatto il giudizio critico di CGIL e FLC CGIL.
Opportuna, invece, la riformulazione del comma 3 dell’art. 26 sulla certificazione delle competenze rimessa direttamente alla possibilità di richiesta da parte dello studente.

Art. 16 scuola alta formazione

Vengono adottate misure finalizzate al superamento di alcune difficoltà di funzionamento stabilendo un maggiore raccordo tra la scuola e lo stesso Ministero ponendo la stessa alle dirette dipendenze del Ministero. Di conseguenza il Ministero è autorizzato ad assumere 1 Direttore Generale e 12 funzionari.

Le nostre valutazioni

Misura condivisibile e necessaria visto che cerca di porre di rimedio ad una precedente impostazione che vedeva la scuola di alta formazione (Safi) come un ente autonomo e quindi completamente avulso dal resto del sistema scolastico.

Articolo 17 - (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

Sintesi contenuto

L’articolo prevede norme di semplificazione per l’attuazione delle residenze previste con le risorse del PNRR, non cambia evidentemente la natura dell’investimento, ma la centralizzazione e l’allentamento di vincoli corrono il rischio di generare opacità e occasioni di speculazione, basti pensare all’aumento delle volumetrie e alla detassazione degli aumenti catastali. Si conferma e si rafforza la scelta dei soggetti privati come interlocutori privilegiati nell’esecuzione e nella gestione dei nuovi posti finanziati con le risorse del PNRR

Le nostre valutazioni

Questo articolo si completa e si integra con l’articolo 5 e con il Decreto Ministeriale del Ministro dell’Università e della Ricerca n.481 del 26 febbraio 2024 in materia di alloggi e residenze universitarie. In sostanza si confermano criticità e limiti dell’intervento a partire dalla consistenza assolutamente insufficiente per dare risposta agli studenti e alle studentesse del nostro paese. Si ribadisce l’intenzione di favorire il mercato privato a fronte della necessità di una garanzia del pubblico su costi e tempi di applicazione del vincolo di destinazione.

Articolo 18 - (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Sintesi contenuto

Vengono semplificate le procedure per il riconoscimento dei crediti agli studenti, con DM MUR di concerto con il Ministro per la PA; i crediti acquisiti dagli studenti per la conclusione di ITS vengono ricondotti al Decreto di cui all’articolo 8 (Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica), comma 2 della legge 99/2022.

Si amplia la platea di coloro che possono essere assunti come Ricercatore a tempo determinato sia nelle Università che negli EPR (in quest’ultimi viene introdotta la modalità consentita solo al CNR).  

Si prevede la ricostruzione di carriera per i ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca assunti per chiamata diretta dalle Università. (in realtà la norma di riferimento prevede che tale possibilità sia limitata solo ai livelli I e II (Dirigenti di Ricerca e Primi Ricercatori). Analogamente viene ricostruita la carriera ai Professori assunti per chiamata diretta da EPR o IRCCS.

Le nostre valutazioni

Si conferma, con la previsione di nuovi possibili candidati alla posizione di ricercatore a tempo determinato, la linea di utilizzare le risorse del PNRR per aumentare il lavoro precario negli enti e nelle università, scelta che determinerà una bolla di almeno dieci mila nuovi precari. Con il comma 3 si introduce una previsione condivisibile ma al di fuori di un riordino normativo, necessario, che regoli i rapporti tra il personale degli Enti di Ricerca ed Università e le relative carriere che oggi prevedono un numero di livelli diverso.

Articolo 5 - (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

Sintesi contenuto

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto su proposta della Ministra dell’Università e della Ricerca verrà nominato un commissario con compiti di vigilanza e di segnalazione di inadempienze. Il commissario può assumere poteri straordinari nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR al posto delle amministrazioni. Vengono definite le modalità dell’incarico, durata dello stesso (fino al 31 dicembre 2026) e la struttura di supporto con relativa composizione, un contingente massimo di 5 persone compreso un dirigente di ruolo non di prima fascia quantificando la spesa complessiva.

Le nostre valutazioni

Si corre il rischio di un accentramento delle procedure a scapito della trasparenza che già per tutto l’iter dei provvedimenti che hanno riguardato la materia finora è stata limitata.