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La disciplina dei licenziamenti nel contratto di lavoro a tutele crescenti

Un doppio regime sui licenziamenti destinato a dividere i lavoratori all’insegna dell’abbassamento di diritti e tutele. Questo è quanto si evidenzia nello schema di Decreto Legislativo presentato dal Governo alle Commissioni lavoro di Camera e Senato il 20 gennaio. Il giudizio negativo della CGIL.

02/02/2015
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Il 24 dicembre 2014 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 - nota come Jobs Act - con la quale si delega il Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo “Schema di Decreto Legislativo su contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” e lo “Schema di Decreto Legislativo su riordino normativa ammortizzatori sociali (NASpI)”, da sottoporre all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato cui spetta di esprimere in merito un parere obbligatorio, peraltro non vincolante.

Esaurita la pausa natalizia lo schema di  Decreto Legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ha iniziato il suo iter parlamentare: è stato inviato il 15 gennaio 2015 a Camera e Senato per la richiesta di parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 11 della legge 183/2014. Successivamente  ovvero in data 20 gennaio è stata rinviata nuovamente alle commissioni lavoro di Camera e Senato una versione modificata dello Schema di dispositivo legislativo. 

Tra le modifiche: sparisce l’istituzione del “Contratto di ricollocazione” (che verrà inserito nel decreto sugli ammortizzatori sociali) e vengono evidenziate le cifre che lo Stato metterà a disposizione per compensare le minori entrate derivanti dal fatto che le somme erogate durante la conciliazione facoltativa, predisposta dall’articolo 6, non sono imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

In occasione dell’audizione del 20 gennaio 2015  innanzi alla Commissione Lavoro del Senato, la CGIL ha giudicato "Sbagliato ed inemendabile il testo di decreto presentato dal Cdm” in quanto  il provvedimento si limita a ridefinire solo “la regolamentazione dei licenziamenti”, e non introduce “ una fattispecie contrattuale definita 'a tutele crescenti' ancorchè a tempo indeterminato”. Il tutto “si traduce in una secca monetizzazione del diritto alla tutela in caso di licenziamento senza giusta causa, oggettivo o soggettivo, individuale e collettivo”. Del resto il provvedimento nel suo insieme, oltre che generalizzare la pratica della precarizzazione dei rapporti di lavoro, divide i lavoratori tra chi un lavoro ce l'ha già e i nuovi assunti. Esattamente il contrario di ciò di cui ha bisogno il mondo del lavoro, e cioè di superare le divisioni e le contrapposizioni introdotte da una vasta e diffusa legislazione sui rapporti e sulle tipologie di lavoro che hanno indebolito ed impoverito il lavoro

Sul  provvedimento in materia di ammortizzatori sociali la CGIL, altresì, ha dichiarato che non si tratta di una vera riforma, perché non rende le misure universali. In particolare per i lavoratori parasubordinati si rimarcano le notevoli differenze, sia per requisiti che per durata, rispetto ai lavoratori subordinati”.

La novellata disciplina si applica ai lavoratori del settore privato con la qualifica di operai, impiegati e quadri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato assunti a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si viene così a determinare un doppio regime regolamentativo tra vecchi e nuovi dipendenti per quanto riguarda i licenziamenti ritenuti illegittimi. Infatti per coloro che sono stati assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano applicabili le tutele dell’art. 18, sebbene limitate dalla legge Fornero del 2012, mentre per i nuovi assunti viene prevista la secca tutela risarcitoria. 

Appare inoltre abbastanza chiaro che se mettiamo in relazione il provvedimento in questione con  la decontribuzione prevista nella Legge di Stabilità, questo non determina automaticamente quella crescita occupazionale di cui avremmo bisogno, “in ragione di un'assenza sostanziale di politiche di sostegno agli investimenti, alla domanda aggregata e ad una ripresa dell'intervento pubblico in economia volto a stimolare l'innovazione diffusa dei processi produttivi, oltre che di politica industriale”. In prospettiva il decreto di fatto incentiva il turn-over e non la stabilità dei rapporti di lavoro e anzi,  se non accompagnato da una ripresa economica, moltiplicherà la sfera degli esclusi. Il provvedimento prevede infatti che laddove per effetto di nuove assunzioni le dimensioni dell’azienda dovessero superare il numero dei 15 dipendenti, la nuova disciplina varrà anche per il personale già presente in organico rendendo di fatto la norma retroattiva.

E ancora va sottolineato che la cancellazione del cd “rito Fornero” introdotto dalla legge 92/12, e l'assimilazione di trattamento tra licenziamenti legittimi e illegittimi a prescindere che siano oggettivi o soggettivi, nella nuova accezione disciplinari o economici, limita drasticamente il ruolo del giudice nella ponderazione della sproporzione in caso di verifica nei licenziamenti disciplinari di insussistenza del fatto materiale. Infine l’ultima nefandezza coinvolge anche la sfera dei licenziamenti collettivi. Il divieto di intimare il reintegro in caso di violazione dei criteri di scelta ai sensi della legge 223/91, mina la portata stessa della funzione di tutela  su parametri che non determinino discrezionalità e discriminazioni, coerentemente con gli orientamenti comunitari. L’istituto della tutela reale ovvero della tutela reintegrativa continuerà a vivere per tutti, vecchi e nuovi,  solo nei casi di licenziamento discriminatorio oppure nel caso di licenziamenti affetti da nullità per maternità o matrimonio o in caso di licenziamento orale.

Altro che contratto a tutele crescenti! Qui parliamo di ben altro, ovvero di un drastico abbassamento delle tutele e dei diritti tanto da prevedere due regimi diversi tra vecchi e nuovi lavoratori. Una doppia disciplina complicata da attuare, potenzialmente incostituzionale e discriminatoria,  che mira a bypassare la trattativa sindacale a modico prezzo relegandone il ruolo, le funzioni e i compiti. Più in generale non possiamo che condividere l’analisi e il giudizio che a suo tempo ha espresso Umberto Romagnoli condensato in una semplice constatazione: “Se Renzi potesse riscrivere l’articolo 1 della Costituzione, direbbe che la Repubblica Italiana è fondata sulla libertà di impresa”. Un giudizio lapidario e inequivocabile che dovrebbe far riflettere profondamente tutti quelli che, all’interno del PD e della sinistra, pensano ancora che i provvedimenti renziani in materia di mercato del lavoro siano di sinistra.