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Approvata in via definitiva la legge delega sul Jobs Act

Il Senato approva, con il ricorso al voto di fiducia del governo, il provvedimento legislativo così come modificato dalla Camera dei deputati. A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La risposta della CGIL è lo sciopero generale del 12 dicembre.

05/12/2014
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Con il ricorso al voto di fiducia da parte del Governo il Senato ha approvato in via definitiva la Legge delega sul Jobs Act (Legge 183/14) così come licenziato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014.

Il via libera definitivo alla legge delega sul lavoro è arrivato con 166 voti favorevoli, 112 contrari e un astenuto. Ora bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.

Secondo le dichiarazioni del Ministro del lavoro Giuliano Poletti già da gennaio sarà operativo il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Ma vediamo nel merito quali sono i principali provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 76 della Costituzione viene previsto il ricorso alla delega al governo su alcune materie che mediante apposita decretazione (decreti legislativi) adottata dal Consiglio dei Ministri dovrà, nei tempi previsti, legiferare, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su:  

1) riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi

2) riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

3) disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese

4) testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro

5) revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nello specifico i principi ed i criteri direttivi per la definizione dei decreti legislativi in materia di tipologie contrattuali e rapporti di lavoro debbono basarsi:

a) sull’individuazione e nelle analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, per poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, prevedendo gli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali

b) sulla promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, tenendo in debita considerazione le indicazioni legislative europee;

c) nella previsione, per i nuovi assunti, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo la reintegra per i licenziamenti economici sostituta con un indennizzo economico certo e crescente commisurato con l’anzianità di servizio; il diritto alla reintegrazione è limitata ai licenziamenti nulli,  discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, rideterminando i termini per l’impugnazione del licenziamento

d) nel rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro

e) sulla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale; tale misura va individuata sulla base di parametri oggettivi, che devono contemperare l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, determinando i limiti di modifica dell’inquadramento anche mediante la contrattazione collettiva, anche aziendale e di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, finalizzata a individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte per via legislativa

f) sulla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore

g) sulla  introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto spuri e fino al loro superamento, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali;

h) sul prevedere la possibilità di estendere, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati

i) sull’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

j) sulla razionalizzazione e nella semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; ciò a significare  l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Il giudizio negativo della CGIL e della FLC CGIL sia sulla legge delega sul Jobs Act, nonostante le  modifiche introdotte al testo alla Camera, che sulla legge di stabilità  rimangono tutte tant’è che è stato pienamente mantenuto lo sciopero generale del 12 dicembre proclamato insieme alla UIL. Vale la pena sottolineare che sul Jobs Act la partita non è ancora chiusa e che la CGIL proseguirà la mobilitazione, anche in occasione dei decreti legislativi, per cambiare le scelte operate dal governo Renzi in materia di lavoro, di democrazia e di diritti universali.