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Legge di bilancio 2023: primo commento sugli articoli riguardanti i settori della conoscenza

La manovra del Governo non affronta i problemi del settore istruzione e ricerca. In particolare mancano gli investimenti per il contratto e gli investimenti strutturali. Grave la scelta sul dimensionamento scolastico.

01/12/2022
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Il titolo VII della legge di bilancio è quello che affronta le tematiche riguardanti la scuola, l’università la ricerca.

Gli articoli che interessano la scuola e l’università sono su:


Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche


L’articolo 98 prevede una serie di iniziative per promuovere l’apprendimento delle STEM nel sistema integrato zero-sei e nel sistema scolastico:

  • definizione di linee guida per l’introduzione, nel PTOF delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di azioni finalizzate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche
  • integrazione delle iniziative nell’ambito della formazione continua dei docenti di cui al DL 36/22 per l’elevazione delle competenze STEM nell’accesso alla professione (obbligatoria) e in servizio (incentivata)
  • azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”
  • creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.

Le iniziative non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono attuate nell’ambito delle linee di investimento della Missione 4 del PNRR nel limite dei singoli capitoli dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
 

Il nostro commento

Si introducono linee guida per l’implementazione delle discipline STEM in tutte le scuole a invarianza di risorse. Si tratta di un approccio ideologico e sbagliato, sia per quanto riguarda l’equivoco che vede l’accesso ai percorsi STEM nella prospettiva dell’equilibrio di genere, sia per l’individuazione di contenuti/attività disciplinari specifici a partire, addirittura, dal sistema 0-6.
Sviluppare l’interesse verso le STEM significa, infatti, stimolarlo con la forza dell’interdisciplinarietà e tramite l’interazione degli apprendimenti, senza separare “le materie” nelle loro caratteristiche curricolari, a differenza di quanto inteso qui dalla legge.
La formazione dei docenti, nell’ambito del DL 36/2022, appare provvedimento “di facciata” in mancanza di risorse aggiuntive e nelle more del rinnovo del CCNL.
Sarebbe opportuno destinare nuovi investimenti per le ragazze che si iscrivono alle facoltà universitarie STEM o agli ITS, con borse di studio maggiorate, non disdegnando di ipotizzare anche l’istituzione di quote di parità di genere all’accesso.
 

Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

L’articolo 99 prevede che attraverso una modifica dell’articolo 19 del decreto legge 98/11, si possa realizzare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR attraverso un decreto del MIM, di concerto con il MEF, previo Accordo in sede di Conferenza unificata, con il quale entro il 30 giugno di ciascun anno viene definito l’organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA. Sulla base dei parametri individuati dal decreto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ciascun anno.
Qualora non si raggiunga l’Accordo in sede di Conferenza unificata entro il 30 giugno, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA viene definito entro il 31 agosto da un decreto del MIM, di concerto con il MEF, sulla base di un coefficiente tra 900 e 1.000 che il decreto dovrà definire e tenuto conto dei parametri relativi al numero degli alunni, all’organico di diritto, alla densità demografica, salvaguardando le specificità̀ di comuni montani, piccole isole, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. È previsto un correttivo pari all’1% nei primi tre anni anche tramite forme di compensazione interregionale.
Si prevede infine di costituire un Fondo nel quale confluiscono i risparmi derivanti dall’applicazione del decreto da destinare con decreto del Ministro al Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, al fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.
 

Il nostro commento

Si innalzano i parametri per la costituzione delle scuole autonome e sulla base di un coefficiente da 900 a 1.000 alunni definito da un decreto MIM-MEF - Conferenza Unificata, sarà assegnato un contingente di organico di dirigenti scolastici e DSGA da utilizzare per il dimensionamento della rete scolastica. Pertanto, gli attuali parametri minimi per la costituzione delle autonomie scolastiche si innalzano da 600 alunni a 900/1.000 alunni.
Si tratta certamente di una norma di risparmio che ridurrà progressivamente l’organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e il numero complessivo delle scuole che passeranno dalle attuali 8.136 a 6.885.
Le scuole sottodimensionate (con più di 500 alunni ma comunque dotate di autonomia) verranno del tutto eliminate già a partire dall’a.s. 2024/2025 in ogni regione. Si prevede, quindi, una nuova drastica ondata di accorpamenti fra istituti che potrà portare alla scomparsa, già nei prossimi due anni scolastici, di oltre 700 unità scolastiche abbattendosi soprattutto nelle regioni del sud.
Si risparmia, così, su oltre 1.400 stipendi di dirigenti scolastici e direttori dei servizi. I risparmi serviranno per finanziare diverse voci, comprese quelle delle spese per le supplenze.
 

Misure in materia di istruzione e merito

L’articolo 100 al comma 1 prevede l’istituzione di un fondo gestito dal Ministero da destinare alla valorizzazione del personale scolastico impegnato in attività di orientamento, inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, comprese quelle svolte in attuazione del PNRR. Il fondo ha una dotazione iniziale per il 2023 di 150 milioni di euro e i criteri di utilizzo saranno definiti con decreto del MIM sentiti i sindacati.
Al comma 2 attribuisce ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 14 del DLgs 150/09. A questo fine una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, viene destinato ad incrementare i compensi dei revisori dei conti.
 

Il nostro commento

Le risorse stanziate non sono adeguate a riconoscere l’incremento dei carichi di lavoro di tutto il personale docente e ATA anche in applicazione delle disposizioni previste dal PNRR. Inoltre non si condivide che risorse, destinate a riconoscere il lavoro del personale scolastico, siano gestite autonomamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sottraendole alla regolazione contrattuale che è la sede preposta a definire il trattamento economico in relazione alla prestazione lavorativa. E ciò in aperta violazione del TU 165/01 che devolve alla contrattazione l’uso e la destinazione del salario accessorio destinato al personale. Infine la disposizione non rispetta gli impegni assunti dal Ministro Valditara con l’Accordo sottoscritto lo scorso 10 novembre con le organizzazioni sindacali in cui si prefigurava uno stanziamento aggiuntivo da destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico e non all’istituzione di un nuovo fondo per la valorizzazione.
È condivisibile invece la previsione di attribuire ai revisori dei conti delle scuole il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs 150/09 anche perché non è funzionale, come attualmente previsto, affidare tale compito ai dirigenti scolastici che essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell’avvenuta pubblicazione.
 

Misure in materia di università e borse di studio

All’articolo 101 comma 1 si prevede sostanzialmente una scappatoia rispetto allo sforamento del fabbisogno finanziario dei singoli atenei previso dal comma 977, dell’articolo 1, della legge 145/18, subordinando tale accertamento ad uno sforamento dell’insieme del comparto università.
Il comma 2 prevede l’impegno di 7 milioni di euro per il triennio 2023-2025 per il potenziamento del MUR, in termini di organico, per far fronte ai maggiori compiti derivanti dalle attività inerenti il PNRR.
Il comma 3 prevede per gli anni 2024 e 2025 un incremento di 250 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (per studenti universitari e dell’istituzioni AFAM): si tratta di una misura importante, prevista e finanziata dal PNRR, considerando che attualmente il fondo è di circa 300 milioni di euro.
 

Il nostro commento

Si dovrebbe discutere di più delle cose che mancano che di quelle che ci sono. Infatti, su università e ricerca solo poche misure e “con effetti finanziari neutri” ad eccezione dell’impegno di complessivi 21 milioni di euro nel prossimo triennio per spese del personale utilizzato dal MUR per far fronte ai compiti derivanti dall’attuazione del PNRR. Manca quindi qualsiasi investimento su questi due settori strategici, che sono fortemente sottofinanziati rispetto al contesto internazionale. Considerata la tempistica del rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca”, ci si aspettava almeno che ci fosse il riscontro dell’impegno assunto da due ministri dell’attuale governo nell’intesa sottoscritta al Ministero dell’Istruzione il 10 novembre sulla valorizzazione professionale del personale degli enti di ricerca non vigilati dal MUR.
 

Concorso Ispettori e proroga incarichi

All’articolo 153 commi 9-10-11 si interviene sul concorso per dirigente tecnico.
Il comma 9 interviene sugli articoli 420/421/422/423 del DLgs 297/94 in materia di svolgimento del concorso relativo a quella figura. Stralciato dal disegno di legge.
Il comma 10 interviene sempre in materia di concorso per dirigenti tecnici prorogando le scadenze del concorso che deve essere bandito.
Il comma 11 invece proroga al 31 dicembre 2024 le scadenze per gli incarichi ispettivi temporanei, previsti dalla legge 107/15, nelle more dell’espletamento del concorso.
 

Il nostro commento

Invece di procedere a bandire il concorso per dirigenti tecnici per il pur limitato numero di posti già previsti nel 2019 (59 posti dal 2021 e ulteriori 87 posti dal 2023) il provvedimento proroga di nuovo tutti i termini e porta a 10 anni la proroga dei dirigenti tecnici temporanei nominati a seguito della legge 107/15. Si conferma così il totale disinteresse per la costituzione di un corpo ispettivo congruo nei numeri (l’organico costituito da soli 191 posti è attualmente quasi vuoto) e selezionato con procedure concorsuali trasparenti.

Nelle prossime ore con l’uscita delle tabelle allegate alla legge di bilancio saranno approfondite eventuali ulteriori tematiche.