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Manutentore del verde: definiti gli standard professionali e formativi

Raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

17/04/2018
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Il 22 febbraio scorso, dopo un lungo e complesso confronto, è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni sugli standard professionali e formativi del “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” previsto dall’art. 12 della Legge 28 luglio 2016 n. 154. L'Accordo prevede che specifici titoli che si conseguono nell'ambito dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale siano “abilitanti” alla specifica attività professionale, mentre altri consentono una forte riduzione dei percorsi formativi.

Nell’analizzare i contenuti dell’Accordo, la FLC CGIL rileva come documenti di questo tipo, avrebbero bisogno come l’aria di un forte coinvolgimento e condivisione delle parti sociali, intese non solo come rappresentanti degli operatori del settore, ma anche di coloro che rappresentano i lavoratori della formazione e della conoscenza (istruzione, formazione professionale, università).

Il contesto normativo

La norma di riferimento è la Legge 28 luglio 2016 n. 154 concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

In particolare l’articolo 12 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata, oltre che da particolari categorie di iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214), anche da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Il medesimo articolo 12 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del suddetto attestato.

In altre parole la legge 154/16 arricchisce il campo della formazione regolamentata con una nuova attività professionale normata.

Tali disposizioni presentano evidenti criticità in quanto non prevedono specifiche norme riguardo alla fase transitoria volte a regolare l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo di acquisizione dell’attestato di idoneità da parte delle nuove imprese del settore.

Dopo una lunga e complessa trattativa con il Ministero delle politiche agricole il 22 febbraio 2018 si è raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni che, oltre a regolamentare i nuovi corsi per il rilascio dell’attestato necessario all’esercizio dell’attività di Manutentore del verde, definisce i titoli di studio, i titoli professionalizzanti, l’attività svolta nel settore che consentono l’esonero parziale o totale della frequenza dei corsi.

I contenuti dell’Accordo

A) Descrizione dell’attività di Manutenzione del verde

L’attività di Manutenzione del verde è definita in base a classificazioni e descrittori utilizzati nell’ambito del Quadro Nazionale delle qualificazioni Regionali (QNQR).

  • Classificazione dei settori economico-professionali
  • Classificazione delle attività economiche (ATECO, Istat – 2007)
  • Classificazione delle Professioni (CP Istat-2011)
  • Processi di lavoro (articolazioni dei settori economico-professionali)
  • Aree di Attività (ADA)

Nella tabella che segue la descrizione dell’attività e della relativa figura professionale

Attività di Manutenzione del verde

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE

Agricoltura, silvicoltura e pesca

CODICI ATECO 2007

81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

CODICE CP 2011

6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

PROCESSO DI LAVORO

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini

AREE DI ATTIVITA'

ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

ADA.1.242.805 — Costruzione di aree verdi, parchi e giardini.

B) Standard professionali

L’Accordo definisce il Manutentore del verde quale figura in grado di

  • allestire, sistemare e manutenere/curare aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati
  • curare la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie
  • gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile"
  • applicare la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore
  • recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature
  • fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici

L’accordo, individua gli standard professionali in relazione a due ambiti di competenza:

  1. Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
  2. Costruire aree verdi, parchi e giardini

Ogni competenza è a sua volta articolato in abilità e conoscenze.

C) Standard formativi

a) Premessa

In premessa occorre ricordare che i percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 giugno 2014 non riguardano

  • i soggetti che siano in possesso della qualifica di operatore agricolo e del diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
  • i soggetti che siano in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale
  • i soggetti che siano in possesso della laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche
  • i soggetti che siano in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  • i soggetti che siano in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
  • i soggetti che siano in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile   alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali
  • gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale
  • i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data del 22 febbraio 2018.

Questi soggetti sono già in possesso della qualificazione per Manutentore del verde.

Riguardo alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 (25 agosto 2016), al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, sono esonerate dalla frequenza del corso le seguenti figure:

  • il titolare
  • il socio con partecipazione di puro lavoro
  • il coadiuvante
  • il dipendente
  • il collaboratore familiare dell'impresa

a condizione che dimostrino un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto. L’accordo precisa che anche in caso di durata superiore all’anno, l'apprendistato svolto è equiparato comunque ad un solo anno di esperienza lavorativa.

La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo (ossia entro il 22 febbraio 2020).

b) Requisiti per l’accesso al percorso formativo

I requisiti di accesso

  • diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale
  • diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che dovrà essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

c) Percorsi formativi

1) Percorso standard

Durata minima dei percorsi

180 ore

Quota di attività pratiche

Almeno 60 ore

Assenze

Non superiore al 20% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica

2) Percorsi ridotti

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero le procedure di riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

d) Esame finale

Per essere ammessi agli esami i soggetti devono aver frequentato non meno dell’80% del percorso formativo.

Accedono altresì agli esami i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.

Spetta alle singole Regioni e Province autonome definire la composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

e) Certificato finale

Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale indispensabile per l’esercizio dell’attività di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

f) Soggetti che erogano i percorsi formativi

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Regioni e le Province Autonome garantiscono il ricorso a personale docente con adeguata e specifica preparazione teorica e/o pratica, individuando nei relativi atti di recepimento i requisiti minimi necessari.