Apprendistato: il gioco delle tre carte del Ministro Poletti e il silenzio del MIUR
Ulteriore pesante colpo all’obbligo di istruzione: apprendistato per il diploma di maturità a partire dalla classe seconda.
È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 giugno 2015 il decreto legislativo 81 relativo alla “disciplina organica dei contratti di lavoro” in applicazione del Legge 183/14 (Jobs act).
Il Capo V del decreto tratta dell’Apprendistato. In precedenti note avevamo commentato sia il testo reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, sia il testo depositato in parlamento per i prescritti pareri delle competenti commissioni parlamentari. La versione definitiva, entrata in vigore il 25 giugno, presenta ulteriori novità.
Apprendistato per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria
Può essere attivato dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e non più nelle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali. Contestualmente viene abrogata la norma sui percorsi sperimentali in apprendistato che metteva in capo al MIUR la regolazione dei percorsi e la definizione dei diritti degli studenti (Decreto Legge 104/13 art. 8 bis comma 2). Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i percorsi sperimentali già attivati. Viene cassata la parte relativa alla definizione dei requisiti delle imprese nelle quali svolgere il percorso per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore
Quanto previsto dal Decreto Legislativo appare gravissimo. Innanzitutto l’età di accesso a questa tipologia di apprendistato scende di fatto di due anni rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge 104/13. Inoltre nelle classi seconde delle scuole secondarie superiori è assai comune trovare ragazzi che non hanno ancora compiuto i quindici anni. Anche per loro sarà possibile attivare questa tipologia di apprendistato?
Viene confermato l’appalto di un pezzo della scuola secondaria di II grado al Ministero del Lavoro.
La norma presente nella prima stesura del disegno di legge governativo sulla scuola che prevedeva l’abrogazione delle norme sull’apprendistato sperimentale, eliminata dal ddl, è riapparsa magicamente nel decreto legislativo 81/15. Si tratta di un comportamento inqualificabile che avviene nel silenzio assordante del MIUR. La mancata definizione dei diritti degli studenti coinvolti e dei requisiti delle imprese, l’assenza del tutor scolastico delineano un quadro al tempo stesso desolante e preoccupante sul rapporto tra lavoro e istruzione.
Ulteriori novità:
- viene introdotto l’apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore in sostituzione dell’apprendistato per la specializzazione professionale. Pertanto l’apprendistato di primo livello acquisisce la seguente denominazione: “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”
- la proroga fino a un anno dei contratti per i giovani che hanno concluso positivamente i percorsi di qualifica professionale triennale e di diploma professionale quadriennale, finalizzata al consolidamento e all’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, è utile anche per l’acquisizione della del diploma di maturità professionale a seguito della frequenza del corso annuale previsto dall’art. 15 comma 6 del DLgs 226/05
- nelle province autonome di Trento e Bolzano possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, previsto dall’art. 6 comma 5 del DPR 87/10 (Regolamento di riordino degli Istituti Professionali)
- il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo uno lo schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Incentivi per i datori di lavoro
L’art. 47 comma 10 rimanda ad un altro decreto attuativo del Jobs Act la definizione degli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Tali incentivi sono indicati nell’art 32 dello schema di decreto legislativo depositato in parlamento e relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Premesso che il datore di lavoro per i periodi di formazione svolte nella istituzione formativa è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a proprio carico al “lavoratore” è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, questi i benefici previsti a titolo sperimentale dall’art. 32:
- non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012
- riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti
- sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro.
Per la realizzazione dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le risorse del Fondo occupazione finalizzate a finanziare l’assolvimento del “diritto-dovere”, sono incrementate, per ciascuna annualità 2015/2016 e 2016/2017, di 27 milioni di euro.
Progetto sperimentale biennale del sistema duale per l’IeFP
Segnaliamo, infine, che il Ministero del Lavoro con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro e con le risorse rivenienti dal progetto FIXO (“FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE SCUOLA & UNIVERSITÀ), senza alcun coinvolgimento delle parti sociali, sta procedendo all’attivazione, a partire da settembre 2015, di una sperimentazione relativa a percorsi per l’acquisizione dei titoli dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attraverso l’apprendistato, i percorsi di “alternanza rafforzata”, l’impresa simulata. La sperimentazione:
- riguarderà 250/300 Centri di Formazione Professionale segnalati dalle Direzioni Nazionali degli Enti di Formazione di cui alla Legge 40/87
- prevede l’attivazione di 550 corsi con minimo 20 allievi in fase di partenza
- prevede un costo standard per corso di 110 mila euro.
Il Ministero del Lavoro dopo aver selezionato i CFP, sottoscriverà con le Regioni interessate e gli enti nazionali di formazione, apposite convenzioni.
Attraverso questa sperimentazione il Ministero del Lavoro intenderebbe incentivare l’apprendistato di primo livello, da un lato, finanziando con risorse aggiuntive i CFP segnalati dagli enti nazionali e, dall’altro, utilizzando i forti benefici economici per le imprese previsti dall’art. 32 dello schema di decreto relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Daremo conto su questo sito dell’evoluzione della sperimentazione e forniremo una analisi più approfondita dei relativi contenuti.
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