FLC CGIL
Seminario 14 novembre CON/CITTADINANZE – Insieme è meglio, anche a scuola

https://www.flcgil.it/@3921997
Home » Attualità » Formazione lavoro » Apprendistato » Jobs Act: ritorna l’apprendistato per il diploma di scuola secondaria di II grado

Jobs Act: ritorna l’apprendistato per il diploma di scuola secondaria di II grado

La competenza istituzionale passerebbe dal MIUR al Ministero del Lavoro. Per la FLC CGIL si tratta di un previsione inaccettabile.

13/04/2015
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Il 10 aprile scorso il governo ha depositato in parlamento per i prescritti pareri, lo schema di decreto legislativo concernente il testo organico delle tipologie contrattuali nonché la revisione della disciplina delle mansioni, ai sensi della Legge 183/14 articolo 1 comma 7, e le varie relazioni accompagnatorie.

Riguardo all’apprendistato, articoli da 39 a 45 dello schema di decreto, vi sono significative novità, soprattutto in riferimento a quello di primo livello, rispetto al testo reso noto il 20 febbraio 2015 dal governo e commentato in una nostra scheda di approfondimento.

Queste le novità:

  1. viene reintrodotto l’apprendistato per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore. Pertanto la denominazione dell’apprendistato di primo livello è il seguente: “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale”
  2. l’apprendistato per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, di durata non superiore a tre anni (!), è rivolto ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali
  3. riguardo al piano formativo individuale dell’apprendistato di primo livello, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
  4. durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (e non ingiustificato).
  5. viene ribadito che costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza
  6. in assenza di regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e la specializzazione professionale, l'attivazione di tale apprendistato è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina l'esercizio con propri atti
  7. con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, e il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore
  8. le percentuali massime di formazione esterna all’azienda  definite dallo schema di decreto legislativo (non superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno) riguardano esclusivamente i percorsi di IeFP regionali
  9. successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In questo caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Pubblichiamo, inoltre, il testo delle osservazioni della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 25 marzo scorzo, sulla parte dello schema di decreto legislativo relativa all’apprendistato.

Commento

La reintroduzione del contratto di apprendistato per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria di II grado è accompagnata dallo spostamento delle competenze e responsabilità istituzionali dei percorsi verso il Ministero del lavoro. Questo dispositivo se letto in maniera coordinata con il ddl governativo sulla scuola, che prevede all’art. 4 comma 6, l’abrogazione delle norme sulla definizione dello status  degli studenti in apprendistato (art. 8-bis comma 2 del Decreto Legge 104/13), comporterebbe l’appalto di un pezzo della scuola secondaria di II grado al Ministero del lavoro.

La FLC CGIL esprime il proprio completo dissenso verso questa impostazione e si batterà in ogni sede per modificare le norme in discussione, nel senso di ripristinare, da un lato, le competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione sui percorsi in apprendistato in ambito scolastico, e, dall’altro, di prevedere norme specifiche sui diritti degli studenti coinvolti in questi percorsi.

Nello schema di Decreto Legislativo viene riproposto l’apprendistato per i quindicenni che, come è noto, sono in obbligo di istruzione. Peraltro il riferimento a tale istituto non è più presente nel testo e, di conseguenza, non vi sono più indicazioni neanche su chi deve verificare l’adempimento da parte dei ragazzi. Si tratta di una previsione inaccettabile. Premesso che la CGIL ha proposto nel Piano del lavoro l’elevamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, la FLC CGIL chiede che, ai sensi del comma 622 della Legge 296/06, il contratto di apprendistato possa essere attivato solo al termine dell’obbligo di istruzione e comunque non prima dei 16 anni.