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Diritto allo studio e AFAM: pubblicato il decreto con i criteri di ripartizione delle risorse 2020

Innalzata a ventimila euro la soglia ISEE per l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale. Manca una strategia sul tema della riduzione della contribuzione studentesca.

21/09/2020
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato nelle scorse settimane il Decreto Ministeriale 295 del 14 luglio 2020 relativo all’estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale negli istituti AFAM statali.

Il Decreto in premessa ricorda che ai titoli afam di nuovo ordinamento (diploma accademici di I e II livello) si applicano le disposizioni relative alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso di specifici requisiti di merito e di reddito. Tali disposizioni (art. 1 commi da 252 a 267 della legge 232/16), riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedevano una soglia pari o inferiore ai 13.000 euro per l’esonero totale dal contributo (no tax area).

La legge di bilancio del 2020 (art. 1 comma 283 della legge 160/19) al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area, ha incrementato 10 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM. Tale incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento

  • di ogni contribuzione (art. 9 del D.Lgs. 68/12)
  • del contributo onnicomprensivo annuale (art. 1 commi da 252 a 267 della legge 232/16).

Il decreto Rilancio (art. 236 comma 3 del decreto legge 34/20) ha incrementato di ulteriori 8 milioni di euro per il solo 2020 il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche. Il medesimo comma prevede che con decreto ministeriale siano individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

In applicazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020 registrato dalla corte dei conti il 23 luglio 2020.

Pur salutando positivamente questo ulteriore incremento delle risorse del diritto allo studio, i provvedimenti citati in realtà rimandano ulteriormente quello che è il vero nodo che ha fatto schizzare in questi anni la contribuzione studentesca nell’afam: l’aumento esponenziale del numero di percorsi di studio e degli insegnamenti, in assenza di personale strutturato, sostanzialmente pagati con tale contribuzione. Per risolvere questo grave problema occorre ampliare, e di molto, la dotazione organica e non semplicemente fare operazioni tampone per recuperare la riduzione del gettito standard.

Risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni Afam

Per il 2020 le risorse sono pari a € 34.229.002 (€ 26.229.002 previsti dalla legge di bilancio 2020 e € 8.000.000 dal D.L. 34/20). Nel 2019 le risorse in termini di competenza erano pari a € 15.254.133.

Con Decreto Direttoriale 696 del 21 maggio 2020 è stata disposta l’attribuzione di un acconto pari a € 5.040.000,00.

Disciplina degli esoneri

Il decreto in primo luogo definisce la disciplina degli esoneri che le istituzioni AFAM statali devono applicare per l’anno accademico 2020/21

  • Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a 20.000 euro (in precedenza 13.000 euro) e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge n. 232/2016
  • Incremento dell’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge n. 232/2016
  • Ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni

In questa tabella la sintesi della disciplina degli esoneri

Requisiti
(norme nazionali)

Tipologia di agevolazione
(norme nazionali)

Ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni

A)

Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 20.000 euro (in precedenza € 13.000)
  • iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno
  • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Studenti iscritti al primo anno accademico

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 20.000 euro

Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

Le istituzioni possono autonomamente ampliare la soglia ISEE oltre i 20.000 euro.

(In subordine possono prevedere l’esonero totale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale e tenuto conto della carriera universitaria individuale)

B)

Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 20.001 euro (in precedenza 13.001 euro) e 30.000 euro
  • iscritti presso l’istituzione AFAM di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno
  • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 20.000 euro ridotta della percentuale prevista dalla seguente tabella

ISEE (X)            % Riduzione 

20.000 < X ≤ 22.000   80%
22.000 < X ≤ 24.000   50%
24.000 < X ≤ 26.000   30%
26.000 < X ≤ 28.000   20%
28.000 < X ≤ 30.000   10%

Esempio:
ISEE pari a 23.000 euro.
Contributo annuale ordinario (€ 23.000 - € 20.000)*7% = € 210,00
Riduzione per l’a.a. 2020/21: 50%
Contributo annuale a.a. 2020/21: € 105,00 (ossia 50% di € 210,00)

Le istituzioni possono incrementare l’entità dell’esonero fermo restando il principio di gradualità in relazione all’ISEE.

In subordine possono prevedere l’esonero parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale e tenuto conto della carriera universitaria individuale.

C)

Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a 20.000 euro
  • iscritti al secondo anno accademico e che abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA) oppure iscritti ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo onnicomprensivo è pari a 200 euro

D)

Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a 30.000 euro
  • iscritti al secondo anno accademico e che abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA) oppure iscritti ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il contributo non può superare quello determinato per gli studenti di cui ai punti A) e B), aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

(Esempio: ISEE pari a 23.000 euro. Contributo annuale non può essere superiore a 315 euro, ossia:
(23.000 - 20.000)*7%  + (23.000 - 20.000)*7%*50%

E)

Studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro non in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti

oppure

altre categorie di studenti con ulteriori situazioni personali.

Esonero parziale

F)

Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE

Il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole istituzioni afam statali, anche in deroga ai criteri precedentemente indicati

Criteri di riparto delle risorse stanziate dal decreto legge 34/20

Gli 8 milioni di euro stanziati dall’art. 263 del decreto legge cura Italia sono assegnati in base ai seguenti criteri

  • 2,5 milioni di euro sono destinati per l’incremento della soglia di esonero totale dal contributo onnicomprensivo. Le risorse saranno ripartite in proporzione all’indicatore di perdita di gettito della contribuzione studentesca, secondo la seguente tabella

CLASSE ISEE
(X)

% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro

Numero studenti esonerati totalmente

Indicatore di perdita di gettito standard

13.000 < X ≤ 16.000

9%

A

9% x A

16.000 < X ≤ 18.000

24%

B

24% x B

18.000 < X ≤ 20.000

35%

C

35% x C

Indicatore complessivo di perdita di gettito standard

9% x A +24% x B +35% x C

  • 3 milioni di euro sono destinati per l’incremento degli esoneri parziali. Le risorse saranno ripartite in proporzione all’indicatore di perdita di gettito della contribuzione studentesca, secondo la seguente tabella

CLASSE ISEE
(X)

% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro

Numero studenti esonerati parzialmente

Indicatore di perdita di gettito standard

20.000 < X ≤ 22.000

38%

D

38% x D

22.000 < X ≤ 24.000

29%

E

29% x E

24.000 < X ≤ 26.000

21%

F

21% x F

26.000 < X ≤ 28.000

16%

G

16% x G

28.000 < X ≤ 30.000

9%

H

9% x H

Indicatore complessivo di perdita di gettito standard

38% x D +29% x E +21% x F +16% x G+ 9% x H

  • 2,5 milioni di euro sono destinati agli ulteriori interventi decisi autonomamente dalle istituzioni. L’importo viene ripartito tra le istituzioni in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascuna istituzione. Le eventuali risorse non utilizzate sono ripartite tra tutte le istituzioni a ulteriore sostegno, prioritariamente, degli interventi di esonero totale ovvero degli interventi esonero parziale, in proporzione alle eccedenze delle rispettive perdite di gettito standard.

Modalità di rilevazione di dati degli esoneri e tempistica

La Direzione generale AFAM predisporrà un apposito modello di rilevazione.

Le istituzioni comunicheranno telematicamente i dati necessari utilizzando il suddetto modello di rilevazione secondo la seguente tempistica

  • entro il 15 novembre 2015, trasmissione dei dati parziali ai fini dell’erogazione di una prima quota delle risorse disponibili
  • entro il 15 marzo 2021, trasmissione dei dati definitivi ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione delle restanti risorse.