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AFAM: reclutamento personale tecnico amministrativo a.a. 2024/2025, indicazioni del MUR

Confermate le disposizioni dello scorso anno aggiornate con le innovazioni introdotte dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021

18/03/2024
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In una precedente notizia avevamo illustrato i contenuti della nota 3956 del 14 marzo 2024 relativa all’individuazione dei posti del personale tecnico amministrativo disponibili o indisponibili alla mobilità per il prossimo anno accademico.
La medesima nota fornisce indicazioni riguardanti il reclutamento.
In particolare, si confermano le disposizioni impartite lo scorso anno con nota 3127/23 con i seguenti aggiornamenti

  • il reclutamento degli operatori (area I – ex “coadiutori”) dal 1° maggio 2024 dovrà avvenire con concorso a tempo determinato, perché il CCNL 2019-2021 prevede un titolo di accesso superiore all’obbligo scolastico, superando quindi il reclutamento mediante centro per l’impiego
  • il reclutamento di area I (operatori) e area II (assistenti) avviene esclusivamente a tempo determinato fino all’applicazione del regolamento in materia di reclutamento
  • le progressioni verticali possono essere effettuate solo se contestualmente viene offerto a concorso pubblico un pari numero di posti dello stesso profilo (non saranno validate le assunzioni per progressione se non viene contestualmente bandito e portato a conclusione il concorso pubblico).

Disposizione specifiche per il personale EQ
La nota fornisce le seguenti indicazioni

  • sui posti vacanti, in presenza di facoltà assunzionali, occorre reclutare a tempo indeterminato
  • le mansioni superiori a personale di ruolo possono essere conferite per un massimo di sei mesi nelle more dell’espletamento del concorso
  • non saranno conferiti incarichi ad interim se la vacanza del posto dipende da immotivati ritardi nell’avvio del reclutamento.

Per un’analisi dei contenuti della nota 3127/23 è possibile consultare il nostro approfondimento.

L’utilizzo delle facoltà assunzionali del personale TA è stato oggetto della nota 15498/23.
Il nostro approfondimento.