AFAM: il MUR attribuisce alle istituzioni le facoltà assunzionali su quasi tutti i posti vacanti del personale TA
L’ampliamento delle dotazioni organiche e le statizzazioni comportano il superamento del regime autorizzatorio.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con il decreto dirigenziale 15427 del 1 dicembre 2023 comunica alle istituzioni le facoltà assunzionali per i singoli profili professionali del personale tecnico amministrativo sulla base:
- degli ampliamenti di organico deliberati,
- del processo di statizzazione,
- delle unità di personale aventi diritto alla stabilizzazione,
- delle richieste di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali pervenute,
- dei posti vacanti.
Come è noto le facoltà assunzionali sono state fino ad oggi sottoposte al regime autorizzatorio correlato con i risparmi di spesa determinati dai pensionamenti. L’ampliamento delle dotazioni organiche di cui al DI 1226/21, i processi di statizzazioni, le modifiche di organico deliberate dalle istituzioni sono stati effettuai tenendo presente il costo di ciascun posto ai fini di assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comportano il superamento del regime autorizzatorio precedente.
Il dd 15427/23 indica analiticamente per ciascun istituto e per ciascun profilo TA il numero delle facoltà assunzionali così ripartite:
AREA I – COADIUTORI (Operatori): 272
AREA II – ASSISTENTI: 233
AREA III – COLLABORATORI (Funzionari): 174
DIRETTORI DI BIBLIOTECA (EQ): 16
DIRETTORI DI RAGIONERIA (EQ): 17
DIRETTORI AMMINISTRATIVI (EQ): 28
Totale: 740
Rimangono ancora in capo al MUR alcune facoltà assunzionali residue che saranno ripartite con successivi decreti. Tali facoltà sono le seguenti:
- n. 2 posti per area I (Coadiutore)
- n. 17 posti per area II (Assistente)
- n. 1 posto per area III (Collaboratore)
- n. 6 posti per area EP/1.
Le assunzioni vengono caricate da ciascuna Istituzione AFAM, entro 48 ore dalla presa di servizio, sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, per la successiva validazione.
Con la nota 15498 del 1dicembre 2023 il MUR indica le modalità di utilizzo delle facoltà assunzionali.
A) Assunzioni 2023/24
- Le facoltà assunzionali devono essere utilizzate prioritariamente per la stabilizzazione dei lavoratori individuate dal decreto n. 15376 del 30 novembre 2023. A tal fine le quali i Direttori delle Istituzioni interessate stipuleranno il contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il mese di dicembre 2023.
B) Assunzioni precari Area I (“operatori” o “coadiutori”) e area II (“assistenti”)
- Le facoltà assunzionali relative a area I (“operatori” o “coadiutori”) e area II (“assistenti”) che residuano dopo quelle di cui alla lettera A) vengono utilizzate prioritariamente per successive stabilizzazioni, da effettuarsi a cura delle Istituzioni previo aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale che ha maturato 24 mesi di servizio a tempo determinato e seguendo l’ordine di tali graduatorie.
- Le graduatorie di cui al precedente punto possono essere aggiornate anche in corso d’anno).
C) Assunzioni precari area III (“funzionari” o “collaboratori”) e all’area EP/EQ
- Le facoltà assunzionali relative a area III (“funzionari” o “collaboratori”) e all’area EP/EQ che residuano dopo quelle di cui alla lettera A), vengono utilizzate prioritariamente per stabilizzare personale assunto a tempo determinato su posto vacante che matura 36 mesi di anzianità (art. 19, comma 3-bis, del D.L. 104/2013).
D) Concorsi area III o area EP/EQ
- In presenza di posti vacanti nell’area III o nell’area EP/EQ e in caso siano state attribuite facoltà assunzionali per tali aree, ferma restando la prioritaria stabilizzazione del personale con 36 mesi di servizio di anzianità, il reclutamento avviene a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001.
- Le procedure di reclutamento di cui al precedente punto si svolgono applicando il d.P.R. 487/1994, come di recente innovato dal d.P.R. 82/2023.
E) Direttore amministrativo
- Per tutti i posti vacanti al 31/10/2023 di direttore amministrativo sono attribuite le facoltà assunzionali. Pertanto salvo che sul posto vi sia un EP/2 a tempo determinato che sta maturando i requisiti per la stabilizzazione, la figura del direttore amministrativo deve essere reclutata tempestivamente e a tempo indeterminato. Conseguentemente non è possibile conferire mansioni superiori ad altro personale se non viene contestualmente avviato il reclutamento.
F) Progressioni verticali
- Finché non entrerà in vigore il nuovo regolamento sul reclutamento, le progressioni verticali sono possibili solo per l’accesso all’area III e ai profili EP/EQ, perché solo per tali aree è possibile bandire concorsi a tempo indeterminato (senza i quali non è possibile effettuare progressioni verticali).
- In attesa della certificazione del CCNL 2019-2021, che consentirà l’accesso alle progressioni verticali anche per il personale privo del titolo di studio in possesso di adeguata anzianità di servizio (tranne che per l’accesso all’area EP/EQ), si rappresenta l’opportunità di valutare se attendere l’attuazione di tale previsione al fine di garantire un maggior accesso alle procedure di progressione.
- Tenuto conto che le progressioni verticali possono svolgersi al massimo per il 50% dei posti su cui si assume, l’assunzione dei vincitori o delle vincitrici della progressione verticale è possibile solo in seguito alla pubblicazione del bando di concorso pubblico per il restante numero di posti della medesima area, non minore del 50%, il quale deve svolgersi nel medesimo anno della procedura di progressione.
G) Settori professionali area III
- In attesa della certificazione del CCNL 2019-2021, che definirà tra le altre cose i settori professionali relativi all’area III (area dei “funzionari”, oggi “collaboratori”), si suggerisce di adottare sin d’ora le nuove denominazioni, ossia:
- amministrativo-gestionale;
- tecnico-informatico;
- archivistico-bibliotecario.
H) Riserve
- Alle riserve ex L. 68/1999 (da applicarsi fino al raggiungimento delle aliquote, pari al 7% dei posti tecnico-amministrativi in organico per le categorie ex art. 1 L. 68 e pari all’1% invece per le categorie ex art. 18 L. 68) vanno aggiunte le riserve previste dall’art. 1014 del d.lgs. 66/2010 e quelle previste dall’art. 18, co. 4, del d.lgs. 40/2017.
- In caso le riserve totali superino il 50% dei posti tecnico-amministrativi messi complessivamente a concorso nell’anno, le stesse vanno ridotte proporzionalmente in modo che riguardino la metà dei posti banditi.
I) Validazione assunzioni a tempo indeterminato
L’inserimento di assunzioni a tempo indeterminato, che deve avvenire esclusivamente nella piattaforma ministeriale, è sottoposto a validazione da parte del MUR, che può richiedere chiarimenti tramite piattaforma.
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