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AFAM: importanti indicazioni del MUR sulla validità, proroga e costituzione delle graduatorie d’istituto dei docenti

Confermate le disposizioni su obbligo di massima pubblicità dei bandi e pubblicazione dei nomi dei componenti delle commissioni. Novità sulle tabelle di valutazione e sui requisiti di accesso

18/07/2022
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Il MUR con nota 9169 del 14 luglio 2022 fornisce importanti indicazioni sulle graduatorie di istituto per il conferimento di contratti a tempo determinati dei docenti. La nota ha l’obiettivo anche di aggiornare le prescrizioni della nota 3154 del 9 giugno 2011 ormai largamente superata come più volte segnalato dalla FLC CGIL:

Di seguito la sintesi dei contenuti della nuova nota ministeriale

Proroga delle graduatorie di istituto vigenti

Le graduatorie in scadenza al 31 ottobre 2022 possono essere prorogate esclusivamente se laddove il Consiglio accademico abbia deliberato l’indizione di una nuova procedura di selezione o di integrazione delle graduatorie in scadenza e nelle more di tale procedura che deve svolgersi comunque non appena possibile.

La nota opportunamente chiarisce che per graduatorie in scadenza si intendono quelle la cui scadenza naturale è tale data. Non rientrano in tale fattispecie le graduatorie già prorogate le quali non possono in alcun modo essere ulteriormente prorogate.

Quando è legittimo costituire graduatorie di istituto

Affinché si possa legittimamente costituire graduatorie di istituto per singoli settori artistico disciplinari per il conferimento di contratti a tempo determinato, è necessario che l’Istituzione abbia effettivamente posti vacanti o disponibili per quel settore artistico-disciplinare.

Nel caso in cui vi siano posti vacanti e al tempo stesso le graduatorie nazionali siano capienti, è comunque possibile avviare le procedure per costituire nuove graduatorie d’istituto. Nel bando occorrerà specificare che tutti o parte dei posti potrebbero essere oggetto di nomina in ruolo e che quindi non si può garantire il reclutamento a tempo determinato a valere sulla graduatoria d’istituto oggetto del bando.

Obblighi di pubblicazione

  • Tutti i bandi devono essere pubblicati sul portale afam.miur.it e devono prevedere che il termine per la presentazione delle domande decorra dalla pubblicazione sul portale
  • I bandi a tempo indeterminato devono essere pubblicati, oltre che sul citato portale, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande (pari a 30 giorni) decorre da quest’ultima pubblicazione
  • Sul portale devono essere pubblicate la nomina della commissione e la graduatoria
  • Le altre informazioni a partire dal calendario delle prove devono essere pubblicate sul sito dell’istituzione. A tal fine il bando deve con tenere il link alla pagina specifica.

Componenti delle commissioni

Deve essere garantita la rotazione dei componenti delle commissioni con particolare riferimento alle graduatorie di istituto dei docenti.

Lo stesso docente può svolgere la funzione di commissario per un massimo di due volte nel medesimo anno accademico. È prevista la deroga solamente per i settori artistico-disciplinari con un numero molto limitato di docenti di ruolo.

in caso di impossibilità di composizione della commissione con tre docenti di ruolo della materia o di discipline simili o affini per oggettiva mancanza degli stessi negli organici delle istituzioni AFAM, è possibile ricorrere a docenti non di ruolo o in quiescenza o a docenti universitari o, come extrema ratio, a esperti di comprovata competenza, con atti di nomina debitamente motivati.

Valutazione dei titoli

  1. il bando può motivatamente prevedere quale titolo d’accesso il possesso del diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all’estero
  2. per la valutazione dei titoli di studio e di servizio il bando può fare riferimento all’articolo 8 del D.M. 645/2021 con le seguenti specificazioni
    1. i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica
    2. la valutazione dei titoli di studio di cui tabella di cui all’art. 8 lett. B) del D.M. 645/2021, può sostituire sia la valutazione dei titoli di studio, sia la valutazione dei punti 1) (diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea) e 2) (diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università) dei titoli artistico-culturali e professionali previsti dalla nota n. 3154/2011.

La FLC CGIL pur condividendo ia proposta di prevedere in futuro come titolo di studio di accesso il DA di II livello, la laurea magistrale e titoli equiparati, suggerisce alle istituzioni, stante l’attuale quadro normativo, di utilizzare tale possibilità con molta attenzione, alfine di evitare l’attivazione di contenziosi.