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AFAM, CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: sintesi interventi e nuovi stipendi

Il 18 gennaio 2024 è stato firmato definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i settori della conoscenza, tra cui l’alta formazione artistica e musicale

19/01/2024
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Il 18 gennaio 2024 è stato finalmente sottoscritto il CCNL “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2019-2021 ormai scaduto da tempo. Leggi il comunicato.

SCARICA IL NUOVO CONTRATTO

Per l’alta formazione artistica musicale e coreutica è stato un passaggio particolarmente delicato in quanto il CCNL doveva farsi carico delle numerose novità ordinamentali introdotte negli ultimi due anni.

Il risultato ottenuto è complessivamente positivo e può essere considerato un importante tassello del complesso processo di trasformazione di questo segmento strategico del nostro sistema formativo.

Prima della firma definitiva la FLC CGIL ha sottoposto l’ipotesi di CCNL sottoscritta il 14 luglio 2023 all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

SCHEDE SCARICABILI
NOVITÀ - NUOVI STIPENDI

NOVITÀ

Retribuzioni

IL CCNL innanzitutto ingloba gli incrementi delle retribuzioni previste dal CCNL del 6 dicembre 2022 (art. 171, 172, 173 e relative tabelle A.4, B.4, C.4, D.4.1, D.4.2, D.4.3).
Vengono poi distribuite a tutto il personale, sulla parte della retribuzione accessoria avente carattere fisso e ricorrente, le risorse, pari a 8,5 milioni di euro, stanziate dalla legge di bilancio 2022.
Questi gli incrementi mensili previsti a decorrere dal 1° gennaio 2022

  • Area prima (Compenso Individuale Accessorio): € 32,56
  • Area seconda /terza (Compenso Individuale Accessorio): € 35,66
  • EP/1 e EP/2 (Indennità di Amministrazione parte fissa): € 62,34
  • Docenti (Retribuzione Professionale Docenti)
    • 0-14 anni: € 49.64
    • 15-27 anni: € 61,08
    • Da 28 anni: € 75,61

Una terza tranche di risorse sarà utilizzata per finanziare il nuovo ordinamento del personale TA. In questo caso i nuovi stipendi decorreranno dal giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL.

Relazioni sindacali

Le materie oggetto di tali relazioni risultano ampliate in maniera significativa.
Diventa materia di contrattazione integrativa nazionale l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle figure di accompagnatore al pianoforte o clavicembalo, tecnico di laboratorio, modello vivente.
Sono materia di confronto a livello nazionale

  • i criteri generali per l’attuazione della didattica a distanza
  • i criteri per l’effettuazione delle norme di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale del personale TA
  • i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni;
  • i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni;

Diventano oggetto di informativa a livello di istituzione i dati relativi ai contratti atipici.
Con una nota congiunta le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle Istituzioni, la delegazione trattante dovrebbe essere presieduta dal Direttore.

Docenti

Viene introdotta la nuova figura del ricercatore che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il CCNL precisa che fermo restando che al ricercatore non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza, alla didattica sono dedicate non più di 175 ore complessive annue.
Previsto uno specifico sviluppo retributivo e istituita una specifica retribuzione professionale ricercatori (RPR)
Con una nota congiunta si auspica un sollecito intervento del legislatore volto ad individuare il parametro di riferimento per la rendicontazione dei progetti di ricerca per il personale docente e ricercatore delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in analogia a quanto già effettuato per i professori e ricercatori dell’università con l’art. 6 della legge n. 240 del 2010 (ossia 1.500 ore figurative).

Personale Tecnico e Amministrativo

Nuovo ordinamento professionale

Introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo articolato in quattro aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia

  • Area degli operatori
  • Area degli assistenti
  • Area dei funzionari
  • Area delle elevate qualificazioni

Nell’area degli operatori confluisce l’attuale area prima, nell’area degli assistenti l’attuale area seconda, nell’area dei funzionari l’attuale area terza, nelle elevate qualificazioni gli attuali EP/2 e EP/1.
Il nuovo ordinamento decorre dal giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL

Aree professionali

Le Aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima.
Le aree possono essere articolate in settori professionali.
Da segnalare che per gli operatori (ex area prima- coadiutori) il titolo base di accesso è ora il “Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.”

Progressioni fra le aree

Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente avvengono tramite procedura comparativa.
In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026 (ad eccezione di quella delle elevate qualificazioni), la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio che pur non avendo i titoli di studio di accesso attualmente previsti abbiamo requisiti di anzianità definiti in apposito allegato (Allegato K). I criteri di effettuazione di tali procedure sono materia di confronto a livello nazionale.

Area delle elevate qualificazioni

Istituita l’area delle elevate qualificazioni in cui confluiscono gli attuali EP/2 e EP/1.
Il personale che era inquadrato nell’Area EP2, ovvero il personale vincitore di procedure concorsuali per EP2 inquadrato nel nuovo sistema di classificazione ai sensi del successivo comma 4, confluisce nell’area delle Elevate qualificazioni e mantiene il diritto al conferimento dell’incarico di direttore amministrativo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Le istituzioni attribuiscono al personale dell’Area delle elevate qualificazioni incarichi ad elevata autonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale dell’appartenenza all’area, tra i quali è ricompreso l’incarico di direttore amministrativo che deve essere previsto presso ogni singola istituzione.
In corrispondenza di ciascun incarico è prevista una retribuzione di posizione che va da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 15.000.

Lavoro a distanza

Nella parte generale del CCNL viene introdotta una normativa di dettaglio riguardo a lavoro a distanza che è applicabile anche al personale tecnico e amministrativa dell’afam. In particolare viene regolato il lavoro agile e il lavoro da remoto.

Nuove figure professionali

Vengono introdotte le seguenti figure professionali in applicazione della legge di bilancio 2021

  • Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo
  • Tecnici di laboratorio
  • Modelli viventi

Le prime due figure vengano incardinate nell’area dei funzionari con una specifica indennità professionale superiore di circa € 100 mensili rispetto ai funzionari al fine di rendere il livello retributivo pari a quello degli ex EP/1
I modelli viventi vengono inquadrati nell’area degli assistenti

Incremento del fondo di istituto

A decorrere dal 2022 il fondo di istituto può essere incrementato fino a 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del CCNL in applicazione dell’art. 1 comma 604 della Legge 234/21.

Premialità: esclusione del sistema afam

Confermata la disposizione secondo cui a tutto il personale AFAM (docenti e TA) non si applicano le norme del D. Lgs. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) in tema di “performance” e di “merito e premi” (art. 20 comma 4). Occorre attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dall’art. 74 comma 4 del citato D. Lgs. 150/09.

Permessi e congedi

Congedi dei genitori

Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto.

Permessi per il personale Tecnico Amministrativo

Introdotta nei tre articoli relativi ai

  • ai permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.
  • ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
  • alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

una specifica disposizione che consente di utilizzare nella medesima giornata i permessi della Legge 104/92 e i permessi previsti dal testo unico sulla maternità.

Normativa vigente

L’art. 1 comma 16 ribadisce che per quanto non espressamente previsto il CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore.