Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: quando si deve nominare il supplente
Se le ore derivano da frazionamento di un posto intero vanno attribuite a supplenza.
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La circolare annuale sulle supplenze di quest'anno - nota 26841 del 5 settembre 2020 - contiene un'importante precisazione sugli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Si tratta di un passaggio inserito su richieste della FLC e delle altre organizzazioni sindacali presenti al tavolo. La nota infatti recita:
"CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina".
Questo passaggio dunque spiega che c'è stata una norma (la Legge n. 448/2001) che sostanzialmente per ragioni di risparmio impedisce che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore vengano accorpati per costituire cattedre. Contemporaneamente si circoscrive l'ambito di quelli che ai sensi della norma possono essere trattati come spezzoni e attribuiti come ore aggiuntive oppure utilizzati per il completamento orario dei supplenti che avessero una cattedra a orario non intero: sono solo ed esclusivamente gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Quindi, lo spezzone fino a 6 ore che derivasse da frazionamento orario, dovrà andare a supplenza e non potrà essere trattato alla stregua di uno spezzone che nasce come tale.
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