
Rinnovo graduatorie ATA terza fascia 2024-2027: l’informativa del MIM
In via di predisposizione il decreto di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2026. La FLC CGIL sollecita un confronto con Accredia per definire la validità delle Certificazioni informatiche attuali.


Il 4 aprile 2024, alle ore 15.30, si è tenuto al Ministero l’incontro di informativa con i sindacati relativo al rinnovo delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA.
SPECIALE
Il Ministero ci ha informati che sta predisponendo il decreto ministeriale con le indicazioni per la presentazione delle domande di inserimento e/o di aggiornamento/conferma/depennamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2024/2026. Le graduatorie di terza fascia d’istituto vengono utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente.
L’incontro con il Ministero è stato di tipo interlocutorio e, al momento, non sono state definite le date di presentazione e di scadenza del bando in quando devono essere prima risolti dei problemi tecnici sulla piattaforma POLIS per l’apertura delle funzioni ai fini della presentazione delle istanze on line.
A questo proposito il MIM si è riservato di effettuare ulteriori verifiche sul sistema informativo centrale per poter calendarizzare delle date precise.
In ogni caso, il decreto ministeriale, prima di essere emanato in via definitiva, dovrà essere sottoposto al parere del CSPI e poi della Corte dei Conti.
Per quanto riguarda la principale novità, introdotta dal nuovo CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019/202, vale a dire l’integrazione dei titoli di accesso, con la previsione della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (richiesta per tutti i profili tranne per quello di Collaboratore scolastico), ci sarà un anno di tempo per la sua acquisizione, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento Ata (1 maggio 2024). Tale termine vale sia per gli aggiornamenti, che per i nuovi inserimenti. A questo proposito, il Ministero dovrà definire con chiarezza la validità dei titoli e la loro attualizzazione per coloro che sono già inseriti e risultano in possesso delle vecchie certificazioni informatiche.
Allo stato attuale, il MIM ha fatto presente che non ci sono modifiche significative nel Decreto, oltre quelle previste dal CCNL 2019/2021, fintanto che non ci sarà la Revisione del Regolamento delle supplenze ATA (430/2000).
La posizione della FLC CGIL
In merito alla questione principale da risolvere, circa la validità delle certificazioni informatiche per l’accesso, la FLC CGIL ha ribadito che i punteggi di coloro che le avevano già inserite negli anni precedenti non devono essere toccati.
In ogni caso, va verificata la loro validità attuale rispetto ai requisiti richiesti dal CCNL nella Dichiarazione congiunta nr. 5 Aran/Sindacati, che ha precisato la tipologia della certificazione ritenuta utile quale titolo di accesso per le aree degli Operatori e degli Assistenti. Infatti, tali certificazioni devono essere conformi ai framework DigComp 2.2 (sistema di riferimento europeo).
A questo punto abbiamo sollecitato al più presto un confronto, già previsto, con Accredia (ente unico di accreditamento nazionale), che sarà utile a definire quali siano:
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le certificazioni internazionali digitali valide per avere accesso ai profili ATA e l'eventuale livello minimo richiesto;
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gli Enti accreditati presso Accredia che sono idonei al rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale gestita da Intertek (unico ente certificatore in Italia al momento);
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le certificazioni informatiche acquisite in precedenza da considerarsi ancora valide e quelle che abbiano necessità di un aggiornamento agli standard europei.
Abbiamo, infine, richiesto al Ministero di prevedere ulteriori incontri di approfondimento sui contenuti del Decreto e di programmare al più presto una data di apertura del bando, in modo che la valutazione delle domande non si sovrapponga ad altre attività amministrative che coinvolgono le scuole nei mesi estivi.
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