Riconoscimento titoli esteri per l'insegnamento
Il punto della situazione e delle procedure da adottare
In questi anni si sono susseguiti numerosi provvedimenti relativi al riconoscimento dei titoli esteri.
Vanno trattate in modo distinte le due tipologie: i titoli abilitanti alla professione di docente e i titoli di studio che permettono di insegnare.
Titoli abilitanti alla professione di docente
Per il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente conseguiti fuori dall'Italia la procedura è stabilita dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.
Responsabile della procedura è il Ministero dell'Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura è particolarmente complessa, dura 4 mesi e prevede anche la certificazione della conoscenza della lingua italiana ed eventuali misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo indirizzo.
Titoli di studio necessari per insegnare
Per le lauree la competenza al riconoscimento dell'equipollenza è delle Università. La dichiarazione di equipollenza si basa sulla valutazione analitica del titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente. Le università italiane, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3, della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani: la decisione viene presa caso per caso.
Per ottenere maggiori informazioni sulla domanda di riconoscimento ci si dovrà rivolgere alla Segreteria dell'Università che offre il titolo di interesse e richiedere tutte le informazioni sulle modalità con cui l’Università stessa effettua l’equipollenza dei titoli esteri (per es. eventuale scadenza per la presentazione della domanda, tempi di svolgimento della procedura, ecc.).
Per le i titoli dell'alta formazione artistica e musicale la competenza è ancora del Ministero, che si avvale del parere del CNAM. La domanda va presentata alla Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - Ufficio II Ordinamenti didattici.
Nel caso del riconoscimento di un diploma di istruzione di II grado (maestri, ITP, educatori) la competenza è degli Uffici territoriali del MIUR (ex Provveditorato). In questo caso il riconoscimento è possibile solo per i titoli comunitari.
I più letti
- Graduatorie d’istituto 2024/25 e interpello: convocazione della scuola, accettazione e rinuncia. Le procedure già note e le novità
- Mini call veloce GPS sostegno I fascia: domande dal 23 al 26 agosto
- Immissioni in ruolo docenti 2024: la FLC CGIL diffida il Ministero
- Immissioni in ruolo docenti 2024: la protesta degli idonei “in sospeso”
- Presa di servizio e firma dei contratti a tempo indeterminato a.s. 2024/25: se il contratto è firmato entro il 31 agosto la decorrenza sarà dal 1° settembre anche se tale giorno è domenica
Approfondimenti
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 135779 del 4 settembre 2024 - Indicazioni contratti td copertura posti accantonati immissioni in ruolo concorsi PNRR 2023
- Note ministeriali Nota 131650 del 29 agosto 2024 - Conferimento incarichi elevata qualificazione e sostituzione DSGA Precisazioni
- Note ministeriali Nota 130813 del 28 agosto 2024 - Personale docente e ATA immesso in ruolo as 2024-25 - Istruzioni sottoscrizione contratto individuale di lavoro tempo indeterminato
- Note ministeriali Nota 129323 del 26 agosto 2024 - Conferimento incarichi elevata qualificazione e sostituzione DSGA - Allegati