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Precari scuola: ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2014

L'indennità di disoccupazione dopo la riforma Fornero: come funziona e come presentare le domande.

13/06/2014
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In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, riepiloghiamo le procedure necessarie per presentare la domanda per l'ASpI o per la Mini ASpI una volta concluso il contratto di lavoro.

Leggi la scheda di approfondimento

Per poter richiedere l'ASpI è necessario possedere i seguenti tre requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione involontaria cioè essere nella “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c). La condizione di disoccupazione e l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa vanno comunicare al Centro per l'Impiego.
  • avere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di scadenza del contratto (ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato prima dei due anni che precedono la data di fine del rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2014; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2012).
  • avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2014; nel biennio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2014 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro 2 mesi dalla data a partire dalla quale spetta il trattamento, attraverso i seguenti canali:

  • Patronati
  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 da rete fissa (gratuito)o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento).

Il trattamento spetta a partire dall'8° giorno successivo alla data di scadenza del contratto: ciò significa che la domanda va presentata entro e non oltre i 2 mesi e otto giorni dalla data di scadenza del contratto. Es. data di scadenza del contratto 30 Giugno 2014; termine ultimo di presentazione della domanda 7 Settembre 2014. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l'8° giorno; altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 

L'ASpI viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa (relativamente agli eventi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2014) per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni, per 14 per chi ne ha compiuti 55). L'importo di tale indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del biennio precedente nel caso in cui questa sia inferiore - per il 2014 - all'importo del 1.192,98 Euro mensili, o incrementata del 25%  rispetto alle somme eccedenti tale importo. All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

Il diritto a percepire L'ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda) e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale).

L'indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi.

L'ASpI è parzialmente cumulabile con contratti parasubordinati o autonomi nel caso in cui i compensi da questi derivanti siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale). In questo caso dall'importo dell'ASpI viene detratto l'80% del compenso percepito. Nel caso di lavoro accessorio i cui compensi - per il 2013 - non siano superiori a 3000 Euro la cumulabilità con l'ASpI è totale.

Per poter richiedere la Mini ASpI è necessario possedere i seguenti due requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione involontaria così come previsto per l'ASpI (vedi sopra).
  • avere almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto. Per la Mini ASpI non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa, Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2014; nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 devono risultare versati (o dovuti) almeno 13 contributi settimanali.

Le modalità e i tempi di presentazione della domando per la Mini ASpI sono le stesse previste per l'ASpI (vedi sopra).

La Mini ASpI viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione nei dodici mesi precedenti  la scadenza del contratto. La modalità di calcolo dell'importo dell'indennità è la stessa prevista per l'ASpI (vedi sopra).

Il diritto a percepire la Mini ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e, in questo caso come per l'ASpI, nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (stabiliti a livello regionale).

Valgono per la Mini ASpI gli stessi criteri previsti per l'ASpI quanto alla cumulabilità parziale o totale con lavoro parasubordinato o autonomo i cui compensi siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego o con lavoro accessorio con compenso fino a 3000 Euro.

Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità introdotte, di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA, per la presentazione della domanda o per informazioni al riguardo.

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