Graduatorie ATA terza fascia 2024-2027: indicazioni utili per cambiare provincia
Come comportarsi se si è già inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento e si vuole presentare domanda di terza fascia in altra provincia
Da martedì 28 maggio e fino al 28 giugno 2024 sono aperte le funzioni per la presentazione online delle domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027). Approfondisci.
Con questa notizia diamo utili indicazioni a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento e intendono cambiare provincia.
SPECIALE
Chi intenda avvalersi di questa possibilità, considerato l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia, deve presentare richiesta di depennamento per cambio provincia (che è unica per tutti i profili per i quali si era inseriti) dalle citate graduatorie/elenchi e, contestualmente, fare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia. In tale domanda di inserimento, dovrà indicare espressamente di aver presentato richiesta di depennamento in altra provincia (Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024, all’art. 2, comma 3)
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione dalle graduatorie/elenchi provinciali per tutti i profili per i quali si era inseriti nella provincia di precedente inserimento, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia 2024-2027. La richiesta di depennamento consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto. Solo successivamente, se si sono maturati i 24 mesi di servizio richiesti, si potrà fare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di prima fascia relativa alla nuova provincia di destinazione.
La richiesta di depennamento non ha alcun effetto sui contratti in essere (come confermato dalla nota ministeriale 1256 del 21 febbraio 2012). Pertanto l’aspirante conserva la possibilità di accettare supplenze fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia, rimanendo in servizio in quella di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto eventualmente stipulato.
I rischi di un cambio di provincia, in ogni caso, vanno valutati attentamente, poiché potrebbe accadere che in detta provincia ci siano già sufficienti aspiranti in I e II fascia che nel conferimento delle supplenze vengono prima dell’aspirante inserito nelle graduatorie di terza fascia.
Per valutare bene questa scelta suggeriamo a coloro che si accingono a fare il cambio di provincia di rivolgersi, per la consulenza, alle nostre sedi territoriali.
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