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Università e ricerca: fondi di ricerca e premi stipendiali

Il nostro dissenso sull’art 9 del DL n. 44 del 22 aprile 2023.

25/05/2023
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In queste settimane si è aperta in Parlamento la discussione sul Decreto-legge relativo alle capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche, il DL 44 del 22 aprile 2023. Il decreto, nel suo articolo 9, contiene un intervento di revisione della legge 240/2010 molto specifico e con conseguenze potenzialmente rilevanti, in modo abbastanza imprevisto e per certi versi sorprendente (non essendoci stata nel paese, negli ambiti accademici e in quelli della ricerca nessuna preventiva discussione su simili possibilità).

Il comma 3 dell’art. 9 del DL 44/2023 introduce infatti all’articolo 9 della Legge 240 del 2010 (Fondo per la premialità) un secondo comma, oltre quello che istituisce un fondo per la distribuzione delle risorse relative alle progressioni economiche non attribuite (scatti anzianità triennali/biennali dei docenti), che definisce un ulteriore fondo per la valorizzazione della ricerca. Questo nuovo fondo, in particolare, permette di erogare in stipendio quote delle risorse forfettarie e non rendicontabili dei progetti di ricerca europei o internazionali, sino ad un massimo del 30 per cento del trattamento economico individuali e per il solo periodo di realizzazione dei progetti, tenendo genericamente conto dell’impegno individuale, nonché di un vago richiamo a principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. I criteri generali di attribuzione di queste risorse saranno definiti da un apposito Decreto Ministeriale.

Il comma 4 introduce una simile previsione anche per le attività di ricercatori e tecnologi negli Enti di Ricerca Pubblici, con le stesse modalità (Decreto ministeriale per la definizione dei criteri) e limite complessivo del 30 per centro del trattamento economico fondamentale.

Questa previsione ci pare affrettata, approssimativa e discriminatoria: in sostanza sbagliata, a partire dal fatto che è stata introdotta in un decreto senza la necessaria discussione e valutazione nelle università e negli enti di ricerca.

In primo luogo, da un punto di vista più generale, la norma introduce per la prima volta la possibilità di erogare fondi pubblici di ricerca in stipendio, andando oltre il semplice riconoscimento figurativo a titolo di co-finanziamento delle attività svolte dal personale o la successiva attribuzione di fondi di ricerca personali dalle economie di gestione. Di fatto si parifica queste attività a quelle cosiddette conto-terzi: cioè, attività professionali aggiuntive ai propri compiti istituzionali, che vengono svolte nell'interesse prevalente di un committente pubblico o privato, per le quali l'Università percepisce un corrispettivo che viene trasferito anche sugli stipendi del personale coinvolto nelle attività (docente e tecnico amministrativo), secondo lo specifico apporto di ciascuno, seguendo i criteri previsti da relativi regolamenti e accordi contrattuali. Una parificazione di fondi e funzioni che ci pare impropria e che in qualche modo distorce il loro senso, perché pur essendo spesso attività operativamente simili, hanno un diverso fine: le une sono attività proprie del lavoro di ricerca, volti a contribuire alle conoscenze scientifiche con fondi pubblici (con risultati quindi a disposizione di tutti/e), autodeterminate dal personale con la partecipazione ai relativi bandi competitivi; le altre sono attività aggiuntive, finalizzate a rispondere a specifiche esigenze dei committenti ed a produrre specifici elaborati per il loro uso esclusivo. Non sfugge, a questo proposito, la scelta di collocare questo provvedimento nell’ambito dell’articolo 9 della legge 240 (quello sulla premialità). Nel suo complesso ci sembra cioè che si voglia sotto-intendere con questa norma una parificazione dell’attività di ricerca a un prodotto di mercato e, allo stesso tempo, introdurre forme di premialità stipendiale per il lavoro di ricerca, senza forse rendersi pienamente conto delle possibili conseguenze di sistema di questa previsione.

In secondo luogo, infatti, colpisce la previsione di un tetto particolarmente alto a questa quota premiale, sino al 30% della retribuzione complessiva.

Il personale ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca ha un rapporto di lavoro regolato contrattualmente: ci pare non solo sbagliato per principio, ma anche incongruo nei fatti che una quota così rilevante del proprio stipendio possa esser erogata al di fuori di ogni regolazione negoziale, a livello nazionale nei suoi assetti generali ed a quello di Ente nelle sue articolazioni concrete. Viene cioè creato qui un parallelismo tra le condizioni di lavoro nelle università e negli Enti di Ricerca che non esiste e verso cui si compie una forzatura grave, che forse nelle intenzioni di qualcuno vorrebbe preludere a possibili scenari futuri. Il contesto per qualunque intervento di questo tipo negli Enti Pubblici di Ricerca è il contratto, soprattutto in riferimento alle modalità e ai criteri di utilizzo di eventuali disponibilità economiche.

La docenza universitaria è invece regolata da uno Stato giuridico nazionale, entro il quale sono in realtà già oggi ricompresi rapporti di lavoro sempre più diversificati fra gli atenei (ai quali la legge 240 del 2010 ha delegato la definizione tramite Regolamento non solo di compiti ed impegni, ma anche dei criteri sulla base dei quali erogare le progressioni economiche biennali). In questo contesto critico, su cui più volte la FLC ha richiamato la necessità di tornare ad un quadro più uniforme, la norma in questione introduce di fatto un ulteriore grado di divergenza, dando la possibilità di aumentare gli stipendi attraverso i fondi di ricerca. Si scardinano così i limiti originariamente previsti all’articolo 9 della legge 240 del 2010, aprendo così ad una diversificazione e variabilità stipendiale dei docenti universitari in relazione ad un’attività di ricerca che è comunque parte del loro carico di lavoro istituzionale.

Non sfugge, infatti, che i progetti europei e internazionali si concentrano in particolare in alcuni enti e dipartimenti, ai quali la distribuzione sperequata di punti organico e fondi sviluppata nell’ultimo decennio permette di competere con maggiori risorse. L’introduzione di questa norma in questo contesto rischia quindi di sviluppare nel tempo negli Enti di Ricerca un’ulteriore polarizzazione fra realtà diverse, nelle università una dinamica che richiama alcune proposte ministeriali di qualche anno fa sull’individualizzazione dei rapporti di lavoro o sulla creazione di contratti di lavoro per la docenza di ruolo a livello di ateneo. Poco serve a questo proposito l’introduzione di un Decreto per la regolazione dei criteri, nonché di generici principi di quantificazione del tempo o oggettività e trasparenza, inevitabilmente vaghi e diversamente interpretabili nelle diverse realtà.

In terzo ma non ultimo luogo, questa norma riguarda solo una parte del personale coinvolto e necessario per portare a termine un progetto di ricerca, escludendo in modo discriminatorio il personale tecnico e amministrativo di università ed enti di ricerca. Si introduce cioè nella gestione dei fondi di ricerca europei e internazionali un’inaccettabile distinzione tra tipologie di lavoratori e lavoratrici, che in casi analoghi non sussistono (per esempio, appunto, nei cosiddetti progetti conto terzi).

Sono quindi molteplici gli aspetti problematici di questa norma: oltre cioè la discriminazione tra diversi lavoratori e lavoratrici coinvolti negli stessi progetti, si introduce una previsione che in qualche modo cambia la natura stessa dei progetti di ricerca e dei fondi ad essa assegnati, oltre che amplificare le differenziazioni tra sedi e realtà, sino a tendere allo stesso stravolgimento dell’attuale quadro contrattuale negli enti di ricerca e dell’attuale stato giuridico uniforme della docenza nell’ambito del sistema nazionale universitario. Per l’insieme di queste ragioni e di queste preoccupazioni come FLC e come CGIL abbiamo chiesto che questa norma esca dall’attuale previsione del decreto e, al limite, sia prevista in un normale veicolo legislativo, permettendo non solo un’ampia discussione pubblica, ma anche una sua valutazione di sistema sulle conseguenze che introdurrebbe nella ricerca e nella vita universitaria. Ci auguriamo che gli emendamenti formulati in questa direzione siano quindi accolti.

Colpisce infine, come ultima nota, che il governo abbia trovato tempo ed energie a introdurre questa nuova norma, ma nel DDL non abbia pensato di inserire un intervento richiesto espressamente da FLC CGIL per la sua urgenza, nel quadro delle assunzioni in corso previste dal piano straordinario per l’università 2022-2025 e della fase di rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca. Come abbiamo infatti segnalato, nel decreto sarebbe stato infatti necessario un intervento di modifica dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per il personale delle università e gli enti di ricerca, relativo cioè all’adeguamento del fondo del salario accessorio con lo scopo di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria. Appare infatti paradossale che interventi da anni attesi di aumento degli organici, come quello che riguarda anche il personale TAB delle università stabilito, che comporterà un aumento entro il 2025 di circa il 10% dei dipendenti, potrebbe determinare una diminuzione della retribuzione complessiva del personale di questi settori. Come già stabilito per altri settori della pubblica amministrazione e come già sollecitato finanche dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, è quindi imprescindibile la necessità di intervenire sul superamento dei limiti dei fondi del salario accessorio anche per non sterilizzare di fatto gli aumenti contrattuali oggi in discussione in sede di rinnovo contrattuale.