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Università e ricerca: gli emendamenti della FLC CGIL al decreto “Cura Italia”

Le nostre richieste per il settore università e per gli enti pubblici di ricerca.

28/03/2020
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Articolo 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)

Comma 1. Sostituirelo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022con “lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato dall’anno 2020 di euro 14.000.000”.

Sostituire il secondo periodo del comma 1 con “Per le finalità di cui al primo periodo l’Istituto è altresì autorizzato ad assumere in deroga al piano triennale di attività n.100 unità di personale

Motivazione

la politica di provvedimenti per l’ISS non risponde alla urgente esigenza di potenziare stabilmente la capacità di risposta dell’ISS sia nelle emergenze che nella sua produzione scientifica, utile ai fini dell’elaborazione di piani di prevenzione e di promozione della salute pubblica in collaborazione con il Ministero e il Sistema Sanitario Nazionale. Si consideri che ad oggi il Fondo Ordinario è in valore assoluto uguale a quello di 10 anni fa (109 milioni di euro) e che sarebbe necessario un incremento di circa 14 milioni di euro per tener conto della sola inflazione intercorsa. Inoltre il finanziamento ordinario non copre neanche gli stipendi del personale di ruolo (113 milioni di euro) e sono i finanziamenti extra-murari a garantirne il funzionamento.

Articolo 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca).

Comma 1, primo periodo, sostituire “una dotazione pari a 50 milioni di eurocon “una dotazione pari a 150 milioni di euro”.

Comma 1, inserire un terzo periodo, Tali risorse sono finalizzate alla gestione immediata dell’emergenza sanitaria ed il Ministro dell'università e della ricerca procede alla sua utilizzazione e ripartizione tenendo in prioritario riguardo il sostegno alla didattica a distanza e la dotazione di DPI del personale in servizio presso le sedi. Inoltre, a valere delle risorse del comma 1, è costituito un Fondo nazionale di garanzia per permettere alle Università e agli Enti di ricerca di prolungare straordinariamente assegni e contratti temporanei di ricerca. Infine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, quanto previsto per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale dagli art. 1 e 12 della presente legge, , trova applicazione anche per il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a e b) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari e , altresì, al personale universitario operante ai sensi del predetto decreto legislativo presso le Aziende e gli Enti del SSN”.

Inserire un comma 4. È abrogato il comma 1 dell’art. 3-ter della legge 5 marzo 2020 n°12 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca”

Inserire un comma 5. La dove le università e gli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza confermano gli appalti ed i contratti di servizio in essere anche in caso di riduzione o sospensione forzata delle attività previste, al personale addetto a tali servizi si applicano le stesse regole adottate in base all’art 87 della presente legge per il personale di ruolo dell’amministrazione pubblica dove operano.

Motivazione

L’emendamento proposto oltre che rafforzare le dotazioni per l’immediata gestione dell’emergenza nelle università, negli AFAM e negli Enti di ricerca, prevede una finalizzazione delle spese e che una parte di questa sia utilizzata centralmente dal Ministero, e non solo ripartita tra i diversi enti, anche per coprire le esigenze del personale precario (tenendo conto l’inevitabile esigenza di prorogare le attività di molti progetti, anche finanziati con risorse esterne come aziende private, fondi europei, progetti PRIN, dipartimenti di eccellenza e altro) e del personale universitario impegnato direttamente nella lotta al Covid-19( la rigida formulazione di alcune norme che attengono alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale medico e sanitario ivi operante, non consente l’applicazione del disposto legislativo anche al personale universitario).

Si propone inoltre l’abrogazione della disposizione che esclude il solo personale degli Enti di ricerca dall’estensione del requisito temporale previsto per l’applicazione del comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del DLGS 75/2017.

Infine, tenendo conto che negli Atenei, negli Istituti e negli Enti di ricerca negli ultimi anni si è diffusa una quota rilevante di personale esternalizzato (vigilanza, portinerie, biblioteche, servizi informatici, ecc), si prevede che a questo personale venga applicato lo stesso trattamento adottato per il personale dell’amministrazione pubblica dove operano, nel caso i contratti in essere siano confermati, anche in presenza di riduzione delle attività. Se così non fosse, nel caso il contratto di appalto non tenesse conto della riduzione dell’attività, la ditta appaltatrice riducendo il costo del personale trarrebbe un ingiustificato profitto dalla situazione di emergenza determinatasi.

Articolo 101 (Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

Comma 6 primo periodo, sostituire “entro il 10 luglio 2020” con “entro il 31 luglio 2020”.

Comma 6 secondo periodo, sostituire “E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020” con “E’ conseguentemente differita al 1agosto 2020” e, nella parte conclusiva, “i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020” con “i quali dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020”.

Comma 6 inserire un terzo periodo: A causa dell’emergenza in corso, è straordinariamente istituita un’ulteriore sessione per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro il 31 luglio 2020.

Comma 6 sostituire al termine del periodo “Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018” restano in carica fino al 31 dicembre 2020” con “restano in carica fino al 31 agosto 2021”. Nel periodo successivo che inizia con “In deroga all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016”, sostituire “entro il 30 settembre 2020” con entro settembre maggio 2021”.

Inserire un comma 6 bis. La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, prevista dal Decreto n.1110 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa e sarà riattivata con ulteriore decreto del ministero, che ne dovrà ridefinire le linee guida.

Inserire un comma 6 ter: A causa dell’emergenza in corso, sono conseguenzialmente prorogate dalle Università e dagli Enti per il Diritto allo studio tutte le scadenze e gli adempimenti in relazione all’accesso ai servizi ed al diritto allo studio. Inoltre, sono ugualmente prorogate le tempistiche di conclusione dei dottorati di ricerca.

Motivazione

Gli emendamenti proposti prevedono di prorogare ulteriormente (al 31 luglio) la scadenza del quinto quadrimestre della tornata ASN 2018-2020 e di istituire straordinariamente una quinta tornata (prevedendo tutte le conseguenti proroghe per la durata delle commissioni e l’avvio della successiva ASN), per permettere ai giovani ricercatori che hanno visto rallentate o ostacolato la propria attività nei mesi dell’emergenza, di non dover subire per questo un rallentamento di una loro eventuale abilitazione che potrebbe incidere sullo loro progressioni di carriera.

Inoltre, in tale situazione di emergenza appare in tutta evidenza necessario sospendere la VQR 2015-2019, che al momento comporterebbe altresì un puro lavoro aggiuntivo burocratico, quando già la componente didattica e quella amministrativa è impegnata sopra ogni sforzo a far proseguire le attività didattiche e di ricerca. Tra l’altro, la sospensione potrà consentire una revisione delle linee guida, invocata in questi mesi da larga parte della comunità accademica e, all’unanimità, dallo stesso CUN.

Infine, si ritiene utile garantire il necessario slittamento dei termini anche agli studenti ed ai dottorandi, in relazione alle scadenze per il diritto allo studio ed alla conclusione del proprio periodo formativo.