Testo Unico Apprendistato nei settori della conoscenza: una cornice da riempire di contenuti
Grande attesa per l'avvio della fase applicativa del Decreto Legislativo 167/11
Il 25 ottobre 2011 entrerà formalmente in vigore il D.Lgs. 167/11 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"
La legge istitutiva dell'apprendistato, Legge 25/55, stabiliva che "l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima”.
L'apprendistato è stato oggetto successivamente di modifiche ed integrazioni con la legge 56/87 e l'art. 16 della Legge 196/97
Il Decreto Legislativo 276/03 ne ha modificato profondamente la natura stabilendo che l'apprendistato è il contratto formativo per eccellenza idoneo per assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione e per acquisire titoli di studio.
In realtà l'istituto, nonostante integrazioni e modifiche normative, ha trovato applicazione nell'apprendistato professionalizzante ed in piccola parte in quello finalizzato alla qualifica professionale, mentre è rimasto sostanzialmente lettera morta per l'alta formazione e ricerca.
Il rilancio dell'apprendistato avviene a seguito della sottoscrizione tra governo, regioni, province autonome e parti sociali di due importanti intese
- le linee guida per la formazione 2010 (in allegato), sottoscritto il 17 febbraio 2010
- "Per il rilancio dell'apprendistato" (in allegato), sottoscritto il 27 ottobre 2010
Non a caso la Legge 183/10 (cosiddetto "collegato lavoro") prevede l'emanazione di un testo unico che coordini e innovi la normativa di settore.
E' opportuno ricordare che il "collegato lavoro" introduce la possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione a partire dai 15 anni in apprendistato. Su questo aspetto la CGIL e la FLC hanno manifestato netto dissenso e preannunciato forti iniziative di contrasto.
Dopo un serrato confronto con le parti sociali e le regioni, il testo unico è stato definitivamente emanato con D.Lgs 167/11 che, tra l'altro, abroga la normativa di settore precedente: la legge 25/55, gli articoli 21 e 22 della Legge 56/87, l'articolo 16 della Legge 196/07, gli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. 276/03. In ogni caso la normativa precedente rimane in vigore per 6 mesi nelle regioni e nei settori in cui "la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa" (art. 7 comma 7).
Definizione, tipologie e finalità dell'apprendistato
L'art. 1 del TUA definisce l'apprendistato come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani"
Tre sono le tipologie di apprendistato
a) per la qualifica e per il diploma professionale
b) professionalizzante o contratto di mestiere
c) di alta formazione e ricerca
In realtà vi sono significative differenze tra apprendistato di alta formazione e quello di ricerca, mentre è prevista una forma derogatoria di apprendistato per i lavoratori in mobilità.
Finalità delle varie forme di apprendistato sono
- conseguimento di una qualifica professionale (triennale) o di un diploma professionale (quadriennale) previsti nei percorsi di istruzione e formazione Professionale (IeFP) di cui al D. Lgs. 226/05
- conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali
- conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, di titoli rilasciati dagli istituti tecnici Superiori (ITS) e nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
I passi successivi
Il TUA, pur fornendo indicazioni dettagliate su molti aspetti, è comunque una norma "cornice" che per avere completa applicazione necessita di numerosi passaggi istituzionali e contrattuali successivi.
Passaggi che riguardano trasversalmente le varie tipologie di contratto di apprendistato
- Disciplina contrattuale: La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 2 comma 1). I principi a cui deve attenersi la disciplina contrattuale sono definiti nell'art. 2 del TUA
- Repertorio delle professioni: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il repertorio delle professioni. Esso è predisposto, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il MIUR, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Finalità del repertorio sono:
- armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato
- consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali (art. 6 comma 3)
- Standard formativi: Entro dodici mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. (art. 6 comma 1)
- Standard professionali: nell'apprendistato professionalizzante e in quello di ricerca sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale (art. 6 comma 2)
- Settori pubblici: Entro dodici mesi, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata, saranno definiti la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e di ricerca per i settori di attività pubblici.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Regolamentazione e durata del periodo di apprendistato: è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative (o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico) (art. 5 comma 2).
Regolamentazione transitoria: In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui sopra (art. 5 comma 3)
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Regolamentazione dei profili formativi: è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale tenuto dei seguenti principi:
- definizione delle qualifiche e dei diplomi professionali: nell'ambito dei percorsi di Ie FP di cui al D.Lgs. 226/05 (art. 3 comma 2 lett. a)
- standard minimi formativi: definizione di un monte ore di formazione congruo con gli definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (art. 3 comma 2 lett. b)
- modalità di erogazione della formazione aziendale: definite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, anche all'interno degli enti bilaterali (art. 3 comma 2 lett. c)
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Durata e modalità di erogazione della formazione
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono:
- la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
- la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Formazione integrata: La formazione svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali.
Certificazione delle competenze
Le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista:
- saranno definite dalle regioni sulla base del repertorio delle professioni
- saranno registrate nel libretto formativo del cittadino
- dovranno rispettare le intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010.
Transitoriamente, in attesa della definizione del repertorio delle professioni, si farà riferimento agli "standard regionali esistenti". (art. 6 comma 4)
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