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Mercato del lavoro. Ecco i moduli per le dimissioni volontarie del lavoratore

Sono stati pubblicati nella G.U. del 19 febbraio 2008 e sono l’unico strumento mediante il quale i lavoratori possono comunicare le dimissioni. Unica eccezione le dimissioni per giusta causa.

25/02/2008
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Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie del lavoratore.

Con la pubblicazione di questo decreto viene dato effettivo compimento a quanto previsto dalla Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 recante il titolo “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera”.

I destinatari della normativa

La nuova normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezione alcuna e interessa tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura della loro prestazione.

Si applica, infatti, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili.

La normativa prevista dal decreto in questione diviene operativa dal 5 marzo 2008 .

Le nuove modalità per comunicare le dimissioni

Il provvedimento adotta il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma.

I moduli, disponibili nel sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale , sono numerati e perdono la loro efficacia dopo 15 giorni. I moduli rappresentano l’unico strumento con il quale i lavoratori potranno comunicare le proprie dimissioni, eccetto quelle per giusta causa.

Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà personalmente o per il tramite di un suo delegato (Servizi per l’Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro e compilare on-line il modello, inviarlo per via informatica e stamparne copia per il datore di lavoro.

Va ricordato che le dimissioni presentare con un modello diverso sono nulle.

È importante che questo strumento venga pubblicizzato in modo capillare e diffuso. Va sottolineato che eventuali dimissioni in bianco firmate dal lavoratore senza data e “a futura memoria” al momento dell’assunzione, sono del tutto prive di valore.

Sul sito del Sistema Servizi della CGIL è disponibile la guida interattiva sulle nuove procedure riguardanti le dimissioni volontarie.

Roma, 25 febbraio 2008

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