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Le indicazioni dell’Inps in materia di emersione del lavoro nero

Un po’ tardivamente, il termine scade il 30 settembre p.v., l’Inps, detta, con propria circolare, le regole per la regolarizzazione del lavoro nero in applicazione di quanto disposto in Finanziaria

17/09/2007
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Come è noto la Legge n. 296/2006 , Finanziaria 2007, contiene una serie articolata di misure tese a favorire il lavoro stabile e regolare. Tra queste ricordiamo quelle contenute nel comma 1192 dell’art. 1 della citata legge e relative alla promozione dell’emersione spontanea del lavoro nero per garantire ai lavoratori interessati, attraverso percorsi ben precisi, la regolarizzazione dei propri rapporti di lavoro.

Sebbene tardivamente, l’Inps con circolare n. 116 del 7 settembre 2007 ricorda gli adempimenti e i percorsi relativi entro i quali i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare, entro il 30 settembre p.v., allo stesso Istituto istanza di regolarizzazione dei lavoratori, in servizio alle loro dipendenze, non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria non assoggettati alle assicurazioni sociali.

Tra l’altro i percorsi di emersioni promossi spontaneamente entro il termine sopra ricordato consentono al datore di lavoro di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

L’istituto ricorda che l’istanza di regolarizzazione va presentata alla sede Inps competente per territorio ovvero quella del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

L’istituto, infine, ricorda che non si possono ricondurre in questo ambito né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato regolarmente costituiti ma con omissione totale o parziale del versamento della contribuzione obbligatoria, né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato erroneamente qualificati come rapporti di lavoro autonomo, né le prestazioni dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno al momento di presentazione dell’istanza di regolarizzazione.

Roma, 17 settembre 2007