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Il Ministero chiede il rinvio del decentramento delle competenze sull'istruzione

Ora, pubblichiamo la lettera, diffusa da alcuni quotidiani, con la quale il Ministero chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di rinviare i termini di applicazione del D.leg.112.

23/09/2002
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"Da una lettera: decentrare? No, meglio rinviare"

Abbiamo avuto modo di intervenire da tempo sull’argomento affrontato in questa lettera del Ministero.

Riassumiamo le puntate precedenti.

Dal 1° settembre, per effetto del Decreto legislativo 112/'98, dovevano essere attribuite a regioni, province e comuni molte competenze in materia di istruzione.

Il silenzio che ha regnato in tutti questi mesi, unito ad una precisa analisi delle spinte centralizzatrici di questo Ministero, ci ha fatto scrivere una lettera preoccupata.

Abbiamo poi ricevuto e pubblicato la lettera dell’assessore Adriana Buffardi.

Ora, pubblichiamo la lettera, diffusa da alcuni quotidiani, con la quale il Ministero chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di rinviare i termini di applicazione del D.leg.112.

Per quanto riguarda i contenuti di questa lettera, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto da noi sostenuto nei testi richiamati sopra e le argomentazioni utilizzate dal Ministero per chiedere il rinvio sono inesistenti.

Per quanto riguarda la forma (che è sostanza), richiamiamo l'attenzione sul fatto che il MIUR chiede in data 1° agosto un parere su una norma complessa che deve essere applicata un mese dopo.

Inoltre, fra i tanti soggetti che mancano fra i destinatari delle missiva risalta l’assenza delle Confederazioni e dei sindacati di categoria.

Ma non è il caso di dire “Mal comune….”: siamo ormai di fronte al sistematico sequestro delle sedi di informazione e di confronto. Questa lettera rappresenta l’ennesimo esempio.

Roma, 23 settembre 2002

Testo lettera

Roma, 01 agosto 2002

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri
Segretariato Generale
Palazzo Chigi
Roma

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Palazzo Vidoni
Roma

e, p.c. Al Ministero degli Affari Regionali
Via della Stamperia, 8
Roma

Al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale Dello Stato
Via XX Settembre
Roma

Oggetto:Applicazione D.L.vo n.112/1998- Passaggio di funzioni alle Regioni in materia di istruzione scolastica-Richiesta di parere.

Questo Ministero viene sollecitato da parte delle regioni e del sistema delle autonomie locali a procedere all’attuazione di quanto disposto dal Capo III del D.L.vo 112/98, che, nel ridefinire le competenze dello stato in materia di istruzione ,ha trasferito ai citati enti territoriali una serie di funzioni amministrative rientranti (e tuttora) nelle competenze dello Stato.

All’effettiva individuazione di tali funzioni,delegate per quel che concerne le regioni,ai sensi dell’art.118 della Costituzione,hanno provveduto l’art.138 dello stesso decreto legislativo 112/98 e i D.P.C.M. attuativi,che hanno quantificato l’ammontare delle risorse umane e finanziarie da trasferire dal secondo anno scolastico successivo alla “data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’Amministrazione centrale e periferica di cui all’art.7 della L.15 marzo 1997, n.59”.

Quanto sopra premesso e precisato, lo scrivente, al fine di poter determinarsi correttamente in ordine all’adempimento richiestogli, prega codesta presidenza di voler far conoscere il proprio autorevole avviso sull’incidenza o meno di una serie di situazioni che potrebbero non più legittimare l’adempimento stesso.

La prima e più rilevante situazione attiene ai mutati assetti istituzionali delineati dalla legge costituzionali n.3/2001, che, come è noto, attribuisce, in via prioritaria la titolarità delle funzioni amministrative non più alle regioni ma ai comuni, con la solo eccezione “ per rassicurare l’esercizio unitario, siano conferiti a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”

In effetti, la ratio del quadro normativo di riferimento è oggi profondamente cambiata, sicchè sorgono fondati dubbi circa la perdurante esigenza di dare attuazione a disposizioni prive di attualità perciò superate dalle norme costituzionali. Ci si chiede, in definitiva, se si riveli coerente con la nuova disciplina introdotta dalla legge 3/2001 dare attuazione all’art.138 considerato che la legge stessa mantiene allo stato la titolarità delle funzioni.

Alla luce della citata nuova disciplina, appare evidente che lo stato rimane titolare fino a quando, in attuazione dell’art.118 Cost. saranno emanate leggi di conferimento regionali o statali.

Altra questione, di non poco rilievo, ma residuale rispetto alla soluzione della prima, attiene alla decorrenza del trasferimento di funzioni e compiti dallo stato al sistema dell’autonomie locali. La disposizione recata dal “° comma dell’art.138 del citato Decreto legislativo, sostanzialmente ripresa nella stessa formulazione dai D,P,C.M. attuativi, suscita non pochi dubbi interpretativi legati all’individuazione del “ secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica di cui all’art.7 della legge 15 marzo 1997, n,59”. Come è noto il riordino del ministero dell’istruzione previsto dall’art.75 del decreto legislativo 300/99 e realizzato con l’emanazione del DPR 347/2000, anche in relazione alle nuove e diverse funzioni esercitabili dallo stato ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 112/98 citato in premessa, dovrà essere completato con un regolamento, in fase di approvazione, ai sensi dell’art.51 dello stesso decreto legislativo 300, che ridefinisca l’impianto e l’organizzazione delle strutture amministrative del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in seguito all’unificazione dei due ministeri, intervenuta ai sensi dell’art.75 dello stesso decreto legislativo 300.

Se è vero che un primo riordino è già stato effettuato, proprio in relazione alle diverse funzioni che dovevano essere esercitate dallo stato è altrettanto vero che l’attuale articolazione l’amministrazione dell’istruzione, dell’università e della ricerca è destinata a mutare ulteriormente, non solo in funzione dell’accorpamento delle strutture ministeriali, ma anche in relazione alle diverse funzioni di competenza dello stato, ai sensi della legge cost.n.3/2001.Ciò postula, a giudizio dello scrivente, la necessità di fissare una nuova decorrenza, ulteriore rispetto a quella del !° settembre 2003, data di inizio del secondo anno scolastico successivo all’entrata in vigore del DPR.n. 347/2000.

Nel ringraziare per l’attenzione, si resta in attesa di conoscere l’avviso di codesta presidenza su quanto sopra evidenziato, dovendo avviare l’attività di concertazione politica e tecnica per il trasferimento delle competenze in parola e delle correlate risorse finanziarie.

IL CAPO DI GABINETTO