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Emanata una circolare sui rapporti di lavoro parasubordinato nelle amministrazioni pubbliche

Il dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 5/2006 sottoscritta dal Ministro il 21 dicembre scorso è intervenuto sulla complessa materia delle collaborazioni coordinate e continuative e sui contratti d'opera nella pubblica amministrazione.

15/01/2007
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Nella circolare del dipartimento per la Funzione Pubblica n° 5/2006 vengono definiti i criteri sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni possono attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di lavoro autonomo o occasionali e viene chiarita dal punto di vista della P.A la distinzione tra incarichi occasionali e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Rispetto ai criteri la circolare conferma l’indirizzo che già la funzione pubblica indicava nella circolare n. 4/ 2004 aggiungendo che gli elementi distintivi delle prestazioni di lavoro autonomo sarebbero analoghi a quelli esplicitati dalla circolare del ministero del lavoro riferita ai contratti a progetto. Non ci pare che dalla lettura incrociata dei due testi emergano elementi “nuovi” rispetto ai requisiti individuati in una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti sostanzialmente in linea con quella della Corte di Cassazione.

Nelle circolari si ribadisce che l’elemento fondamentale è rappresentato dal carattere autonomo della prestazione specificando che le amministrazioni potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, “ dal punto di vista qualitativo e non quantitativo ”. L’obiettivo della Funzione Pubblica è quello di richiamare le amministrazioni ad una verifica attenta delle competenze che già hanno all’interno prima di attivare contratti di collaborazione.

La circolare prevede inoltre che le singole amministrazioni debbano comunicare ad una anagrafe centrale (già prevista per la consulenze) i dati riferiti: “ a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.".
Viene suggerita una interpretazione (molto forzata) sulla definizione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza i quali possono essere oggetto anche di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In base alle ultime due finanziarie esistono infatti due tetti di spesa diversi: l’uno riferito a prestazioni temporanee e il secondo riferito alle collaborazioni coordinate e continuative il cui carattere distintivo sarebbe la continuità della prestazione e un potere di coordinamento dell’amministrazione rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro.
In base a questa interpretazione verrebbe da dire che le cosiddette consulenze esterne, le quali evidentemente non richiedono nessun tipo di incardinamento nell’organizzazione del lavoro, devono avere necessariamente carattere temporaneo ed occasionale configurandosi come prestazioni di lavoro autonomo tout court.

E’ bene sapere che la circolare del Ministro della funzione pubblica n°4/2004 non si limita a definire i presupposti giuridici per l’attivazione dei contratti. Prevede infatti, esplicitamente, per i lavoratori parasubordinati trattamenti migliorativi sul piano dei diritti rispetto alle scarne norme di legge. Si dice infatti che “ per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si pongono all’attenzione delle amministrazioni diversi problemi relativi, in primo luogo, all’individuazione dei presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alle eventuali tutele non previste dall’ordinamento che, pèrò, possono essere introdotte nei singoli contratti in virtù dell’autonomia contrattuale attribuita ai contraenti e, in ultimo, alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.” Tra queste tutele la circolare cita in particolare la sospensione del rapporto di lavoro per recupero psicofisico, equivalente delle ferie, la sospensione in caso di malattia, una indennità sostitutiva dei buoni pasto. Naturalmente si tratta di tentativi deboli di regolamentare una settore cresciuto a dismisura a causa del blocco delle assunzioni che avrebbe richiesto già da questa finanziaria interventi ben più incisivi dei pochi posti messi a disposizione per la stabilizzazione e i concorsi.

Tuttavia queste due circolari, contenenti l’interpretazione che le pubbliche amministrazioni danno delle norme relative ai limiti di spesa e ai presupposti per l’attivazione dei contratti di collaborazione, possono rappresentare validi riferimenti per introdurre regolamenti migliorativi delle condizioni di lavoro dei collaboratori e porre un freno ai rapporti di lavoro “finto-autonomi”.

Roma, 15 gennaio 2007