Schema di Decreto-legge del Governo su scuola, università, ricerca e AFAM. Una prima analisi dei contenuti
Il Consiglio dei Ministri approva un provvedimento contenente misure di straordinaria necessità ed urgenza nei nostri settori. Ecco le principali previsioni del provvedimento di legge.
Sulla schema di Decreto Legge licenziato il 6 agosto 2019, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri la FLC CGIL ha espresso, insieme alle altre organizzazioni sindacali un primo giudizio relativamente al reclutamento e al precariato.
Lo schema di decreto legge affronta anche altre problematiche definite tutte di “straordinaria necessità ed urgenza” che meritano di essere conosciute ed analizzate. Come sottolineato nel comunicato unitario seguiremo l’iter di definizione del decreto legge per chiederne le modifiche necessarie.
Reclutamento e precariato scuola
Sulla scorta dell’Intesa siglata con le organizzazioni sindacali l’11 giugno lo schema di decreto legge, con gli articoli 1 e 2, introduce due percorsi di formazione e accesso al ruolo: il PAS e il concorso straordinario.
I requisiti di accesso al PAS: possono accedere i docenti precari o di ruolo con 3 anni di servizio svolto tra il tra il 2011/2012 e il 2018/2019 nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso compresa tra quelle previste dal DPR 2016, n. 19, e successive modificazioni, oppure nell’insegnamento di sostegno. È valido anche il servizio svolto nelle istituzioni dell’istruzione e formazione professionale purché riconducibile a una delle classi di concorso oppure all’insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Potranno poi accedere, senza il requisito del servizio, i dottori di ricerca (ovviamente con il titolo di studio valido per la classe di concorso), e i docenti ammessi a precedenti percorsi abilitanti che non li hanno conclusi per ragioni di maternità o salute.
Modalità di partecipazione al PAS: Ciascun soggetto può presentare istanza ad un unico ateneo e per una sola classe di concorso, non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
Il contingente dei posti, le caratteristiche dei percorsi, i contenuti dei bandi etc. verranno definiti con decreti ministeriali successivi.
I costi dei PAS saranno definiti dai singoli Atenei.
I requisiti di accesso al concorso straordinario: possono partecipare i docenti che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio tra il 2011/2012 e il 2018/2019 nelle scuole secondarie statali, in una classe di concorso non a esaurimento, compresa tra quelle definite dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal DM 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell’insegnamento di sostegno. In entrambi i casi occorre almeno un anno di servizio specifico. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Modalità di partecipazione al Concorso straordinario: si potrà partecipare alla procedura in un’unica regione in alternativa per una sola classe di concorso oppure per il sostegno.
Le prove previste:
- una prova scritta da svolgere al computer con punteggio minimo non inferiore a 6 decimi
- una prova orale
Verrà formulata una graduatoria sulla base del punteggio riportato nelle prove e della valutazione dei titoli (culturali e di servizio)
Le nostre osservazioni su reclutamento e precariato
Il provvedimento licenziato dal Governo è complessivamente coerente con i contenuti dell’Intesa dell’11 giugno, anche se su alcuni passaggi ha introdotto un’interpretazione restrittiva nell’accesso al PAS o al concorso che non era prevista nell’accordo.
In particolare per accedere al concorso nei posti comuni (non di sostegno) a nostro avviso il servizio svolto su posto di sostegno andrebbe pienamente riconosciuto come valido, come già avviene nelle graduatorie d’istituto, dove il punteggio del servizio effettuato su posto di sostegno è ricondotto alla classe di concorso.
Del resto noi stessi abbiamo più volte segnalato che ci sono ben 41.000 posti in deroga su sostegno che il MIUR ogni anno attribuisce a supplenza, anche a precari privi del titolo di specializzazione. Per questo motivo come FLC ribadiamo le nostre richieste: stabilizzare i 41.000 posti di sostegno in deroga nell’organico di diritto, per poter fare le assunzioni; prevedere nel V ciclo del TFA di sostegno una quota di posti destinata ai docenti con almeno 3 anni di servizio su sostegno (visto che il PAS su sostegno che avevamo chiesto non è stato accordato) e consentire ai docenti con le tre annualità di servizio svolte solo su sostegno l’accesso al concorso straordinario.
Sul fronte del PAS ci sembra che precludere l’accesso ai docenti di ruolo della scuola primaria dell’infanzia sia un errore. Infatti questi docenti, come più volte puntualizzato durante la trattativa col ministro, dovrebbero accedere in coda ai docenti precari, senza arrecare loro alcuna penalizzazione. Infatti questi docenti non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario, ma in un futuro neppure immediato l’abilitazione conseguita potrebbe consentire a loro di presentare domanda di passaggio di ruolo nei termini e nelle percentuali regolamentate nel contratto della mobilità.
È precluso l’accesso al PAS ai docenti in possesso di abilitazioni in classi di concorso in esubero e contestualmente anche il concorso straordinario, in quanto viene a mancare il requisito di servizio, svolto anche per anni su disciplina ad esaurimento. A questi docenti, pur con titolo di studio valido per l’accesso ad altra classe di concorso, va offerta l’opportunità di partecipare ad una procedura straordinaria.
Desta poi forti perplessità la formula del “salvo intese”, in quanto come ribadito nel comunicato unitario a nostro avviso il provvedimento andrà approvato senza stravolgimenti, e con eventuali misure migliorative e non peggiorative per i lavoratori coinvolti.
Lo schema di decreto legge ha previsto anche la proroga di un anno della validità delle graduatorie del concorso 2016. Si tratta di una misura condivisibile che dovrebbe essere accompagnata da provvedimenti più decisi per favorire l’accesso al ruolo dei vincitori e degli idonei di quel concorso e di quello 2018, anche con la possibilità di presentare domanda su base volontaria in un’altra regione.
Inoltre, in coerenza con l’impegno già profuso in occasione del PAS del 2013 per “calmierare” i costi messi a carico dei partecipanti segnaleremo la criticità presente nella possibilità che ogni università determini in autonomia l’importo del contributo richiesto ai partecipanti.
Personale ATA
Nello schema di decreto legge manca del tutto l’attuazione del punto 2 dell’Intesa, vale a dire il concorso riservato per i facenti funzione di Dsga e la valorizzazione (mobilità professionale e posizioni economiche) per tutto il personale ATA.
A giugno era stato avviato il confronto tra il Gabinetto del Ministero e i sindacati per arrivare ad una norma ad hoc, che consentisse l’espletamento di una procedura semplificata, e alla convocazione di un tavolo specifico sulla valorizzazione, per la puntuale declinazione dei contenuti dell’intesa.
Finora però non c’è stato il necessario impegno politico per trovare una soluzione condivisa. La nostra battaglia proseguirà per sostenere i lavoratori ATA e la funzionalità delle scuole e, se non ci saranno risposte adeguate da parte del Governo, all’avvio del nuovo anno scolastico sarà proclamato lo stato di agitazione, anche per una diversa politica degli organici e delle assunzioni del personale ATA.
Dirigenti scolastici e dirigenti tecnici
Lo schema di decreto legge interviene all’articolo 3 anche sul reclutamento dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici.
Per i dirigenti scolastici viene resa strutturale la modifica al sistema di reclutamento già introdotta dal Decreto Legge 135/2018 con la sostituzione del corso concorso con il concorso selettivo per titoli ed esami già applicata alla procedura in corso.
Relativamente ai dirigenti tecnici il comma 3 autorizza l’avvio delle procedure concorsuali per l’assunzione a settembre 2020 di 55 dirigenti tecnici mentre il comma 4 rifinanzia i 51 contratti temporanei per il mantenimento in servizio del personale docente e dirigente scolastico assunto in deroga al DLgs 165/2001 con il finanziamento previsto dalla legge n. 107 del 2015, terminato nel 2018.
Si vorrebbero così mantenere in servizio fino a settembre 2020 i 51 dirigenti tecnici assunti discrezionalmente dal MIUR e dagli USR e poi sostituirli con i 55 vincitori del concorso che dovrebbe concludersi entro settembre 2020.
Si tratta di una misura del tutto insufficiente rispetto alle esigenze del sistema scolastico visto che il recente DPCM di riorganizzazione del MIUR ha confermato la necessità di un organico di 191 unità. Attualmente i dirigenti tecnici vincitori di un regolare concorso pubblico, aperto a docenti e dirigenti scolastici, sono solo 50 e il decreto legge invece di autorizzare un concorso per la copertura di tutti i 141 posti scoperti si limita ad autorizzarne solo poco più di un terzo di quelli necessari, prorogando la scelta che ha portato all’assunzione di dirigenti tecnici temporanei attraverso procedure discrezionali attuate in deroga alla legge.
Come FLC CGIL riteniamo indispensabile che il decreto legge consenta l’emanazione di un bando di concorso per la copertura di tutti i posti disponibili in organico abbandonando la prassi degli interventi estemporanei e assicurando programmazione, continuità e trasparenza nelle procedure di assunzione dei dirigenti tecnici.
Trasporto alunni scuola primaria
Lo schema di decreto legge con l’articolo 4 consente ai comuni di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento del trasporto o di ridurre la spesa a loro carico. Si tratta di una possibilità positiva anche se dovrà essere fatta tenendo conto dell’equilibrio di bilancio e non potrà produrre incremento di spesa a carico della finanza pubblica.
Semplificazioni negli acquisti per l’attività di ricerca
L’articolo 5 dello schema di decreto legge esonera Università e AFAM dall’obbligo del ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per gli acquisiti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca. Anche in questo caso l’intervento normativo è positivo perché, anche se non incrementa le risorse a disposizione, semplifica le procedure di acquisto.
Estensione dell’impignorabilità
La norma introdotta dall’articolo 7 ha come finalità quella di prevedere l’impignorabilità della contabilità speciale nulla quale è iscritto il fondo Far (fondo per agevolazione ricerca).
Servizi e comunicazioni
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