Pensioni: la FLC CGIL rivolge un appello ai gruppi parlamentari di Camera e Senato
Gli emendamenti al milleproroghe in materia di previdenza sono tornati alle Commissioni parlamentari.
La FLC CGIL insieme alla CGIL si sta facendo portavoce, presso i gruppi parlamentari di Camera e Senato di alcuni emendamenti all'art. 24 della legge 214 del 22 dicembre 2011, necessari per non penalizzare oltre misura il diritto ad un sistema pensionistico equo delle lavoratrici e dei lavoratori.
Nei comparti della conoscenza la riforma pensionistica produce un ulteriore aggravio: dopo i tagli operati in questi anni agli organici il giusto ricambio generazionale garantito dal turn over potrà avere un risvolto sia di innovazione che occupazionale, considerato ad esempio l'alto numero di precari nel comparto scuola. In relazione a questo comparto, si aggiunge la difficoltà di affrontare la professione docente in età in cui le energie necessarie cominciano a scemare, a fronte del numero sempre più alto degli alunni nelle classi.
Per tutti i lavoratori della conoscenza, chiediamo giustizia in particolare per coloro che sono arrivati in prossimità della pensione con il sistema pre-vigente e ne vedono sfumare il requisito da un giorno all'altro, ma anche per coloro che rischiano, nel sistema contributivo, di non poter accedere alla pensione per scarsità di montante contributivo.
La FLC CGIL, nel merito degli emendamenti presentati da CGIL, CISL e UIL, sottolinea per le lavoratrici e i lavoratori dei comparti della conoscenza la necessità dell'approvazione dei seguenti punti:
- di non eliminare seccamente l'accesso alla pensione con le quote, ma di introdurre una maggiore gradualità
- di estendere, in particolare per i lavoratori della scuola e dell'AFAM, i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 2011 anche alla data del 31 agosto 2012, in quanto sono gli unici lavoratori che per accedere al diritto pensionistico debbono utilizzare la "finestra" (1 settembre per la scuola, 1 novembre per l'AFAM)
- di eliminare i 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini ed equipararli al requisito previsto per le donne
- di eliminare per uomini e donne le penalizzazioni legate all'età anagrafica
- di estendere il comma 15 bis dell’articolo 24 (*) anche per i lavoratori del pubblico impiego
- di rivedere la norma che prevede per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e che sono in contributivo, la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con 20 anni di contribuzione, solo se l'assegno pensionistico corrisponde ad una somma di denaro non inferiore ad una volta e mezzo l'assegno sociale, rivalutato col PIL quinquennale.
La revisione di questa ultima norma tesa a rendere meno rigido il requisito legato all'assegno pensionistico, agevolerebbe chi entra tardi al lavoro, in particolare le donne che spesso sono meno pagate degli uomini e hanno percorsi lavorativi interrotti anche dal lavoro di cura.
Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno conseguito una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che con le vecchie quote avrebbero maturato il diritto al pensionamento nel 2012, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Le lavoratrici del privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia con una età non inferiore ai 64 anni se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età minima di 60.
Tratto dalla nostra scheda di approfondimento
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