FLC CGIL
Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

https://www.flcgil.it/@3944309
Home » Attualità » Precariato: pubblicata la circolare della Funzione Pubblica sulle stabilizzazioni. Si allarga la platea dei tempi determinati e vengono inclusi gli assegni di ricerca

Precariato: pubblicata la circolare della Funzione Pubblica sulle stabilizzazioni. Si allarga la platea dei tempi determinati e vengono inclusi gli assegni di ricerca

Importanti e positive novità per gli Enti Pubblici di Ricerca, che vanno nella direzione delle richieste della FLC CGIL. Adesso occorrono le risorse per le stabilizzazioni.

28/11/2017
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Si tratta di un atto importante che risolve alcuni dubbi interpretativi relativi alle disposizioni contenute nell’art. 20 del dl 75/17 (la cosiddetta riforma Madia), sul tema del precariato e delle norme per il suo superamento.

La Circolare sposta in maniera vantaggiosa per i lavoratori precari i limiti che erano contenuti nell’art. 20, intervenendo proprio nei punti segnalati dalla FLC CGIL e su cui la stessa FLC ha dato battaglia con convinzione a partire dal riconoscimento della figura dell’assegnista di ricerca. Il risultato di questi mesi di lavoro ci consegna un inevitabile cambio di giudizio sulle norme dell’art. 20: oggi siamo di fronte ad uno strumento prezioso per la stabilizzazione dei precari, che cambia positivamente il nostro giudizio sulle norme dell’art. 20, perché sana l’insopportabile ingiustizia dell’esclusione degli assegni di ricerca dalla stabilizzazione e perché amplia in maniera significativa la sua applicabilità ai variegati e casuali percorsi, con cui i precari a tempo determinato hanno maturato i requisiti di accesso alla norma di stabilizzazione.

Scarica la circolare

Va specificato che gli effetti positivi della Circolare riguardano principalmente gli Enti Pubblici di Ricerca, mentre nulla innova per quanto riguarda gli altri settori della conoscenza.

In particolare constatiamo con rammarico che la Circolare lascia purtroppo irrisolto il nodo molto grave dell’esclusione dei precari che svolgono attività di ricerca e docenza nelle università, sia a tempo determinato che con assegno di ricerca, dalle norme di cui all’art. 20 del D.lgs 75/2017. Si tratta di una esclusione che evidenzia il tentativo di rimuovere e fingere di non vedere l’ampiezza e il grado di emergenza che ha raggiunto il fenomeno della precarietà nei nostri Atenei. Questo un tema su cui la FLC CGIL dovrà continuare a dare battaglia, perché siamo in presenza non solo di una ingiustizia, ma anche di una palese contraddizione e disparità di trattamento tra ricercatori precari degli Enti e ricercatori precari delle università. Con la circolare diviene evidente che la medesima norma produce effetti differenti persino su figure contrattuali assolutamente identiche. Infatti, per gli assegni di ricerca impiegati nelle università, le prospettive di stabilizzazioni come è noto sono nulle, benché la norma da cui originano gli assegni di ricerca sia unica per università e Epr cioè la Legge 240/10. Una contraddizione da cui dovremmo trarre forza per spingere verso una soluzione adeguata e positiva anche per quanto riguarda il precariato universitario della ricerca e della didattica, a partire dalle nostre proposte e dagli emendamenti che abbiamo preparato alla legge di bilancio.

Veniamo al merito delle importanti novità introdotte dalla Circolare:

  • la più importante chiarisce che nella definizione di “lavoro flessibile” di cui all’art. 20, vanno ricompresi anche i contratti degli assegnisti di ricerca, oltre ovviamente alle collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto. Quindi gli Assegni di Ricerca rientrano a pieno titolo nelle norme per la stabilizzazione del precariato;
  • ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 20 (ovvero l’assunzione diretta a tempo indeterminato), fra i requisiti richiesti, in particolare quello dei tre anni di servizio a tempo determinato anche non continuativi, maturati entro il 31 dicenmbre 2017 alle dipendenze della stessa amministrazione, la Circolare chiarisce che ai fini del computo dei suddetti tre anni, sono utili gli anni maturati “direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale” per la quale si prevede poi il reclutamento in ruolo;
  • ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 20 (ovvero la facoltà di bandire procedure concorsuali riservate nell’ambito del 50 % delle posizioni disponibili – da intendersi riferite al 50% delle risorse complessivamente disponibili e quantificabili per dette procedure), fra i requisiti richiesti, in particolare quello dei tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimo otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso, maturati entro il 31 dicembre 2017, fra le varie tipologie di contratto di lavoro flessibile per accedere alle procedure riservate sono ricompresi anche gli Assegni di Ricerca;
  • si confermano gli altri requisiti: risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 22 agosto 2015, presso l’amministrazione che procede all’assunzione (commi 1 e 2); che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, anche non continuativi (comma 1 e 2); non rileva la presenza in servizio all’atto dell’avvio delle procedure di stabilizzazione (commi 1 e 2); sia stato assunto a td attingendo da graduatorie a TI e a TD, riferite a procedure concorsuali ordinarie o previste da norme di legge, bandite per le medesime attività del profilo professionale di appartenenza, anche bandita da altra amministrazione (comma 1);
  • per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 20, possono essere utilizzate interamente le risorse di cui all’art. 9, comma 28 del dl 78/10. Si tratta delle risorse destinate ai contratti a td e alle altre tipologie di contratti flessibili gravanti sui fondi ordinari delle amministrazioni pubbliche che, come ricorderemo, furono tagliate dalla manovra di Tremonti del 2010, del 50% rispetto a quanto speso l’anno precedente, come da comma 28 dell’art. 9 del dl 78/10. In questo caso queste risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse assunzionali determinate, in genere come da turn-over, con le modalità in vigore nei rispettivi comparti di provenienza;
  • per gli enti di ricerca, il riferimento all’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 è da riferire alla disposizione di cui al comma 187 dell’art. 1 della legge 266/2005. Si conferma una condizione di miglior favore per gli EPR che era già stata prevista nello stesso dl 78/10. Ovvio che per gli EPR resta ferma la nuova disciplina in materia di assunzioni prevista dal D.lgs 218/16, come ribadito dalla stessa Circolare;
  • le assunzioni effettuate utilizzando le risorse di cui al comma 28 dell’art. 9 dl 78/10 e, per gli EPR, quelle del comma 187 dell’art. 1 della Legge 266/05, che possono essere considerata addizionali rispetto alle ordinarie risorse assunzionali, dovranno essere contestualmente e definitivamente ridotte dai propri bilanci, dal tetto di spese di cui ai commi 28 e 187 su richiamati. Tali risorse dovranno coprire anche le relative spese del salario accessorio e possono consentire a tal fine, se necessario, l’incremento dei fondi per il salario accessorio in deroga ai limiti imposti dall’art. 23 comma 22 del d.lgs 75/17; ovvero si può derogare il divieto di superare, a partire dal 1 gennaio 2017, l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio, come determinati per il 2016;
  • le amministrazioni possono procedere all’applicazione delle norme per le stabilizzazioni (art. 20, commi 1 e 2, del DL 75/2017) a partire dal 2018, anche nelle more della definizione dei relativi piani triennali di attività, ovviamente ciò deve avvenire previa verifica e ricognizione del personale potenzialmente interessato, delle esigenze di fabbisogno e attraverso l’adozione di un atto interno, che dovrà prevedere adeguate forme di partecipazione sindacale. La Circolare ricorda che per gli EPR esiste il regime semplificatorio del D.lgs 218/16 per l’adozione dei piani di fabbisogno, per cui non si applicano i commi 5 e 6 del D.lgs 75/17. Ciò significa che può non essere necessario il ricorso a tale facoltà richiamata nel punto 3.2.2 (Adempimenti preliminari al piano triennale dei fabbisogni) della Circolare 3/17;
  • rispetto alla problematica degli enti riorganizzati (ad esempio l’Inapp e l’Anpal), la circolare conferma quanto già previsto dal comma 23 dell’art. 20 del D.lgs 75/17: cioè ai fini del requisito dei 3 anni negli ultimi otto, per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 20, si considera anche il periodo prestato nell’ente (o amministrazione) di provenienza, che andrà a sommarsi a quello svolto in via continuativa o meno presso il nuovo ente (o amministrazione).

Restano invece confermate le esclusioni dall’applicazione delle norme di cui all’art. 20 del D.lgs 75/17, del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché – fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Infine va segnalato come, nello specifico degli Enti Pubblici di Ricerca, la circolare richiami continuamente e giustamente a più riprese, rispetto al tema della determinazione dei piani dei fabbisogni e delle risorse destinabili alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, le norme speciali di semplificazione previste dal d.lgs 218/16, che chiaramente dicono all’art. 9, relativamente al “Fabbisogno, budget e spese del personale”, che l’unico limite alle spese di personale, per determinare il proprio fabbisogno e le risorse assunzionali, è quello dell’80% delle entrate complessive. Si badi bene “entrate complessive” e non entrate ordinarie, tipo FO. Quindi non esistono limiti surrettizi imposti strumentalmente dagli enti o dai loro presidenti per non operare le stabilizzazioni. La Circolare da questo punto di vista è confortate ed è positiva. Ora occorrono i soldi per le stabilizzazioni e queste devono essere messe in gioco dalla legge di bilancio in discussione in questi giorni al Senato. Ma occorre anche, per quanto riguarda gli Enti di Ricerca, un po’ di coraggio dei loro presidenti e del ConPer per fare quello che già la legge permette: prorogare tutti i contratti precari in scadenza, Assegni di Ricerca compresi, perché i soldi ci sono già nei loro bilanci; incominciare a ragionare delle stabilizzazioni per tutti, nessuno escluso!

La FLC CGIL continua la propria battaglia per la stabilizzazione dei precari di tutti i settori della conoscenza, a partire dalle mobilitazioni che si stanno tenendo in questi giorni, dall’occupazione del CNR, alle assemblee negli atenei e nelle scuole sul rinnovo contrattuale e sulla legge di Bilancio 2018 in discussione al Senato, per la quale la CGIL ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale il prossimo 2 dicembre.